Art. 21.
             (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge
    n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge lo ottobre 1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.  608,  dopo  il primo periodo e' inserito il seguente: "Le risorse
del  Fondo  per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate
al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  per  l'attivazione dei progetti di lavori
socialmente   utili,  non  impegnate  nell'esercizio  finanziario  di
competenza potranno esserlo in quello successivo".
    2.  Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto- legge n.
510  del  1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996 e' inserito il seguente:
    "12-bis.   Durante   i   periodi   di  utilizzazione  nei  lavori
socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di
mobilita'  di  cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
senza  approvazione  delle  liste  medesime da parte delle competenti
Commissioni  regionali  per  l'impiego. L'inserimento e' disposto dal
responsabile  della  Direzione  regionale del lavoro, su segnalazione
delle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego,  le  quali  inviano
tempestivamente  i  relativi  elenchi  comprendenti  i nominativi dei
lavoratori impegnati in lavori socialmente utili".
    3.  Al  comma  13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510
del  1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996
e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "I predetti nominativi
vengono  altresi' comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale alla Commissione regionale per l'impiego".
    4.  Al  comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito il seguente: "I predetti
nominativi vengono altresi' comunicati dalle imprese alla Commissione
regionale per l'impiego".
 
          Nota all'art. 21, commi 1, 2 e 3:
            - Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n.  510  del
          1996,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          608/1996, come modificato dalla presente legge, si veda  in
          nota all'art. 20.
          Nota all'art. 21, comma 4:
            -  Il  comma 24 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995,
          n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
          come modificato dal presente comma, e' il seguente:
            "24. A decorrere dal 1 gennaio 1996 le imprese comunicano
          ai  sindaci  dei  comuni  i   nominativi   dei   lavoratori
          residenti,  sospesi  dal  lavoro ed in favore dei quali sia
          riconosciuto il diritto  al  trattamento  straordinario  di
          integrazione salariale, non impegnati in attivita'
           formative e di orientamento. I predetti nominativi vengono
          altresi'   comunicati   dalle   imprese   alla  Commissione
          regionale per l'impiego.  I comuni, gli enti  locali  ed  i
          loro  consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'art.
          14 del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1994, n. 451,
          possono  provvedere  ad  avviare  direttamente  i  predetti
          lavoratori  in  attivita'  socialmente  utili  e  di tutela
          dell'ambiente, anche in deroga all'art. 1 del decreto-legge
          4  dicembre  1995,  n.  515.  I lavoratori che rifiutano di
          essere impegnati  perdono  il  diritto  al  trattamento  di
          integrazione  salariale  per  un  periodo  di  tempo pari a
          quello dell'attivita' ad essi offerta,  ferme  restando  le
          eccezioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio
          1991,  n.  223, e all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  19  luglio  1993,  n.  236.  Le  imprese  che  fanno
          richiesta di concessione del  trattamento  di  integrazione
          salariale  sono  tenute a darne contestuale informazione ai
          comuni di residenza".