IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa; Viste le norme che disciplinano la liquidazione dei trattamenti di pensione nelle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria indicate all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare: decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli articoli 209 e seguenti di tale testo unico per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dipendenti dell'Ente poste italiane; legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ex Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali e per la ex Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate; legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni per la ex Cassa pensioni ai sanitari; legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni per la ex Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori; Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle modalita' applicative previste dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, "in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificati dalla presente legge"; Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidita' pensionabile nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed, in particolare, l'articolo 2 concernente la pensione ordinaria di inabilita'; Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, tra l'altro, le modalita' di calcolo della pensione di inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo il sistema contributivo; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 223813 del 12 marzo 1997; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Pensione di inabilita' 1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1996 per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato "pensione di inabilita'". 2. La pensione di inabilita' e' riversibile ai superstiti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): "12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilita' di cui all'art.2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita' applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di servizio". - L'art. 1 del D.Lgs. n. 29 / 1993, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", prevede: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". - Si trascrive il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 / 1973 (in Gazzetta Ufficiale n. 120 - supplemento ordinario del 9 maggio 1974): "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato". La parte II, titolo II di detto decreto del Presidente della Repubblica reca le disposizioni relative alla liquidazione del trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato. La parte III di detto decreto del Presidente della Repubblica, articoli da 209 a 251, riguarda il trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ora Ferrovie dello Stato S.p.a . - Si trascrive il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1417 / 1967 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 - supplemento ordinario del 20 febbraio 1968): "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale". Il titolo X, capo II, di detto decreto del Presidente della Repubblica reca le disposizioni relative alla liquidazione del trattamento di quiescenza. - Si trascrive il titolo della legge n. 379 / 1955 (in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1955): "Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro". I capi II, III, IV di detta legge riguardano il trattamento di quiescenza. - Si trascrive il titolo della legge n. 1035 / 1939 (in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1939): "Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari". Il titolo II di detta legge concerne il trattamento di quiescenza. - Si trascrive il titolo della legge n. 167 / 1981 (in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 2 maggio 1981): "Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari". - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 222/1984 (Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile) (in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984): "Art. 2 (Pensione ordinaria di inabilita'). - 1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. 2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. 3. La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazionc e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, con siderata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni; b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e' costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta' pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento di detta eta' coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo. 4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti. 5. La pensione di inabilita' e' incompatibile con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. E' altresi', incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita' sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'art. 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilita medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidita', la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilita' e quello dell'assegno di invalidita'. 6. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma e' corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995: "15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita' contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma l4". - Si trascrive il titolo della legge n. 241/1990 (in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990): "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzio ne; per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Note all'art. 1: - Per l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si rimanda alle note alle premesse. - Per l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si rimanda alle note alle premesse.