Art. 10.
                           Incompatibilita'
  1. La pensione di inabilita' e' incompatibile con lo svolgimento da
parte  del titolare  di qualsiasi  attivita' lavorativa  dipendente e
autonoma ed e' revocato in caso  di recupero della capacita' fisica e
di  svolgimento  di  attivita'  lavorativa.  E'  fatto  obbligo  agli
interessati di comunicare il venir  meno delle suddette condizioni in
presenza delle quali e' stato attribuito il trattamento.