Art. 10. Incompatibilita' 1. La pensione di inabilita' e' incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente e autonoma ed e' revocato in caso di recupero della capacita' fisica e di svolgimento di attivita' lavorativa. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in presenza delle quali e' stato attribuito il trattamento.