Art. 11.
                             R i n v i i
  1. Ai  fini del procedimento  per l'attribuzione della  pensione di
inabilita' trovano applicazione le  disposizioni adottate da ciascuna
amministrazione o  ente ai sensi della  legge 7 agosto 1990,  n. 241,
con  riferimento  alle fattispecie  di  risoluzione  del rapporto  di
lavoro  a seguito  di  infermita' e  di  liquidazione delle  pensioni
ordinarie.
  2.   Per  quanto   non  previsto   nel  presente   decreto  trovano
applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n.
222, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle
pensioni di inabilita', nonche'  nell'articolo 13 della citata legge,
al    fine    di    garantire    in    particolare    l'aggiornamento
tecnicoscientifico e quello  obbligatorio professionale del personale
medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli
accertamenti sanitari.
  3. In  materia di  accertamenti sanitari trovano  applicazione, per
quanto  non   previsto  nel   presente  decreto,   le  corrispondenti
disposizioni previste  nei distinti ordinamenti previdenziali  per le
infermita' dipendenti da causa di servizio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 maggio 1997
                      p. Il Ministro del tesoro
                              Pennacchi
                 Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997
  Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 305
 
           Note all'art. 11:
            -  Si trascrive  il titolo  della  legge n.  241/1990 (in
          Gazzetta  Ufficiale  n.   192 del  18 agosto  1990): "Nuove
          norme in  materia di procedimento   amministrativo  e    di
          diritto di  accesso ai  documenti amministrativi".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13 della legge n.
          222/1984:
            "Art.    13    (Personale    medico       degli      enti
          previdenziali).     -    Al  personale  medico  degli  enti
          previdenziali si  applicano  integralmente  gli    istituti
          normativi    previsti per   i   medici dalle  norme di  cui
          all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".