Art. 2. Requisiti 1. La pensione di inabilita' spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianita' contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilita', computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa conseguente all'infermita' di cui alla precedente lettera b).
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 218/1952 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti): "Art. 2. - Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti: (Omissis). "Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione: 1) al compimento del sessantesimo anno di eta' per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: (1uindici anni dalla data iniziaie del l'asicurazione e risultino versati o acereditati in li 180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 2340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli nomini, ovvero 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero 1040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purche' risultino inscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento; 2) a qualunque eta', quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani; b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno: 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani. "Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. I limiti di eta' di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo. Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949". (Omissis).