Art. 2.
                              Requisiti
  1. La pensione  di inabilita' spetta ai dipendenti  in possesso dei
seguenti requisiti:
  a) anzianita' contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre
nel  quinquennio   precedente  alla  decorrenza  della   pensione  di
inabilita', computata ai  sensi dell'articolo 2 della  legge 4 aprile
1952, n. 218;
  b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' non dipendenti
da causa di servizio;
  c)   riconoscimento   dello   stato  di   assoluta   e   permanente
impossibilita' a svolgere  qualsiasi attivita' lavorativa conseguente
all'infermita' di cui alla precedente lettera b).
 
           Note all'art. 2:
            -  Si  trascrive il  testo  dell'art.  2  della legge  n.
          218/1952 (Riordinamento  delle  pensioni dell'assicurazione
          obbligatoria      per   l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
          superstiti):
            "Art. 2. - Gli articoli 6,  8,  9,  12  e  13  del  regio
          decreto-legge  14  aprile  1939, n.   636, convertito nella
          legge  6  luglio    1939,  n.  1272,  sono  sostituiti  dai
          seguenti:
              (Omissis).
             "Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione:
            1)  al  compimento  del sessantesimo anno di eta' per gli
          uomini e del cinquantacinquesimo anno di eta' per  le donne
          quando siano trascorsi almeno  quindici  anni  dalla   data
          iniziale    dell'assicurazione    e  risultino  versati   o
          accreditati in di lui favore almeno:
            (1uindici anni  dalla data iniziaie del  l'asicurazione e
          risultino versati o acereditati in li
             180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
            780  contributi  settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
          ovvero
             15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
            2340 contributi  giornalieri di cui alla   tabella B,  n.
          3,  per gli nomini, ovvero
            1560  contributi  giornalieri di cui  alla tabella  B, n.
          3,  per le donne e i giovani, ovvero
            1560 contributi  giornalieri di  cui alla  tabella B,  n.
          3,  per i braccianti eccezionali, se  uomini,  ovvero  1040
          contributi giornalieri di  cui alla  tabella B,  n. 3,  per
          le   donne e  i giovani,  purche' risultino inscritti  come
          tali negli elenchi   anagrafici  negli  ultimi  dieci  anni
          precedenti la domanda di pensionamento;
            2)  a qualunque  eta', quando  sia riconosciuto  invalido
          ai  sensi dell'art. 10 e quando:
            a)  siano    trascorsi  almeno   cinque anni   dalla data
          iniziale della  assicurazione    e  risultino    versati  o
          accreditati in  di lui  favore almeno:
              60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
            260  contributi  settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
          ovvero
              5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
            780 contributi  giornalieri di cui  alla tabella   B,  n.
          3,  per gli uomini, ovvero
            520  contributi  giornalieri di  cui alla  tabella B,  n.
          3,  per le donne e i giovani, ovvero
            520  contributi giornalieri  di cui  alla tabella  B,  n.
          3, per  i braccianti eccezionali se uomini, ovvero
            350   contributi giornalieri  di cui  alla tabella  B, n.
          3, per  i braccianti eccezionali se donne o giovani;
            b)  sussistano nel   quinquennio precedente   la  domanda
          di pensione almeno:
              12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
            52  contributi  settimanali  di cui alla tabella B, n. 1,
          ovvero
            un contributo annuo di cui  alla  tabella  B,  numero  2,
          ovvero
            156  contributi   giornalieri di cui  alla tabella  B, n.
          3,  per gli uomini, ovvero
            104 contributi  giornalieri di  cui alla  tabella B,   n.
          3,  per le donne e i giovani.
            "Nel   caso   di  assicurati  in   cui  favore  risultino
          versati  o accreditati contributi secondo diverse  tabelle,
          i   requisiti  minimi  di  contribuzione  sono  determinati
          ragguagliando  i diversi contributi in base    ai  rapporti
          desumibili   dai     corrispondenti  minimi    indicati  al
          precedente  comma. I  limiti di  eta' di   cui al    n.  1)
          del  presente  articolo  sono ridotti di cinque anni  per i
          ciechi lavoratori di ambo i sessi  quando  siano  trascorsi
          almeno  dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e
          risultino versati o accreditati in loro favore i contributi
          di cui sopra, ridotti di un terzo.
            Per     i    lavoratori      agricoli    avventizi      e
          compartecipanti     si considerano   utili   ai   fini  dei
          requisiti   richiesti   dal   presente articolo   per    il
          conseguimento      della    pensione    tanti    contributi
          giornalieri   quante   sono    le    giornate  di    lavoro
          attribuite     dalla  Commissione    provinciale    di  cui
          all'art.  5   del regio   decreto   24 settembre  1940,  n.
          1949".
             (Omissis).