Art. 3.
               Presentazione e contenuto della domanda
  1. La pensione di inabilita' e' attribuita a domanda.
  2. La domanda e' presentata,  per il tramite dell'ufficio presso il
quale il  dipendente o  ex dipendente presta  o ha  prestato l'ultimo
servizio, alla  amministrazione o  ente competente  alla liquidazione
dei trattamenti  pensionistici ordinari, con allegato  un certificato
medico  attestante lo  stato di  inabilita' assoluta  e permanente  a
svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
  3. La  domanda ed il  certificato vanno redatti secondo  gli schemi
allegati 1  e 2. E'  fatta salva la possibilita'  di regolarizzazione
della domanda  e della documentazione  ove incomplete o  non conformi
agli schemi allegati.
  4. L'amministrazione  o ente invita  il dipendente a  presentare la
domanda indicata ai  commi 2 e 3 nei casi  in cui, per l'applicazione
delle norme che  disciplinano il rapporto di  lavoro, debba procedere
all'accertamento delle  sue condizioni di salute  e della sussistenza
di eventuali  cause di  assoluta e  permanente inabilita'  a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.