Art. 4.
                             Istruttoria
  1. L'amministrazione  o ente,  ricevuta la  domanda di  pensione di
inabilita'  conforme  a  quanto  indicato all'articolo  3,  comma  3,
dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilita' presso
gli organi  sanitari cui  e' demandato tale  accertamento in  caso di
infermita' dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in
vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.
  2.  L'amministrazione o  ente respinge  la domanda  di pensione  di
inabilita'  senza disporre  l'accertamento sanitario  in assenza  del
requisito indicato all'articolo  2, comma 1, lettere  a) ed, inoltre,
del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi
di  intervenuta  risoluzione del  rapporto  di  lavoro alla  data  di
presentazione della domanda.