Art. 4. Istruttoria 1. L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di inabilita' conforme a quanto indicato all'articolo 3, comma 3, dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilita' presso gli organi sanitari cui e' demandato tale accertamento in caso di infermita' dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali. 2. L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di inabilita' senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed, inoltre, del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda.