Art. 5. Commissioni mediche 1. La commissione medica competente secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1, ricevuta la domanda dall'amministrazione o ente, provvede entro sessanta giorni a dare comunicazione all'interessato della data in cui e' convocato per gli accertamenti sanitari. 2. Il presidente della commissione, per ciascuna pratica medico - legale, designa un membro relatore, il cui nominativo e' comunicato all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari. In caso di giustificato motivo, il presidente puo' sostituire il membro relatore, facendone annotazione nel verbale di visita e dandone comunicazione all'interessato. 3. La commissione esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede. Nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell'interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede della commissione, il presidente puo' disporre l'esecuzione della visita domiciliare a cura del membro relatore e, se ritenuto necessario, di altro membro della commissione. 4. La commissione puo' esaminare i documenti sanitari eventualmente esibiti dall'interessato quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici. Inoltre, la commissione puo' pronunciare il suo giudizio utilizzando anche documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, in originale o in copia conforme, e puo' altresi' disporre il ricovero e richiedere accertamenti sanitari anche presso tali strutture. 5. L'interessato ha la facolta' di farsi assistere, nel corso degli accertamenti, da un medico di fiducia, riservandosi di indicarne il nominativo alla commissione fino alla data di convocazione a visita medica. Il medico di fiducia puo' formulare osservazioni e chiederne la trascrizione nel processo verbale di cui al successivo articolo 6. 6. Le spese relative al medico di fiducia sono a carico dell'interessato. 7. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermita', il presidente puo' chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo. 8. La commissione si pronuncia a maggioranza; l'eventuale membro dissenziente fa inserire a verbale i motivi del dissenso.