Art. 5.
                         Commissioni mediche
  1.  La  commissione  medica   competente  secondo  quanto  indicato
all'articolo 4,  comma 1, ricevuta la  domanda dall'amministrazione o
ente,   provvede  entro   sessanta   giorni   a  dare   comunicazione
all'interessato della data  in cui e' convocato  per gli accertamenti
sanitari.
  2. Il presidente  della commissione, per ciascuna  pratica medico -
legale, designa un  membro relatore, il cui  nominativo e' comunicato
all'interessato all'inizio  degli accertamenti  sanitari. In  caso di
giustificato  motivo,   il  presidente  puo'  sostituire   il  membro
relatore,  facendone  annotazione nel  verbale  di  visita e  dandone
comunicazione all'interessato.
  3. La commissione esegue  gli accertamenti sanitari mediante visita
diretta nella propria  sede. Nei casi di  comprovate gravi condizioni
di salute dell'interessato,  che non gli permettano  di recarsi nella
sede  della commissione,  il  presidente  puo' disporre  l'esecuzione
della visita  domiciliare a cura  del membro relatore e,  se ritenuto
necessario, di altro membro della commissione.
  4. La commissione puo' esaminare i documenti sanitari eventualmente
esibiti  dall'interessato  quali  elementi di  orientamento  per  gli
accertamenti diagnostici. Inoltre, la commissione puo' pronunciare il
suo giudizio utilizzando anche documentazione sanitaria rilasciata da
strutture  pubbliche,  in  originale  o in  copia  conforme,  e  puo'
altresi'  disporre il  ricovero  e  richiedere accertamenti  sanitari
anche presso tali strutture.
  5. L'interessato ha la facolta' di farsi assistere, nel corso degli
accertamenti, da un  medico di fiducia, riservandosi  di indicarne il
nominativo alla commissione  fino alla data di  convocazione a visita
medica. Il medico di fiducia  puo' formulare osservazioni e chiederne
la trascrizione nel processo verbale di cui al successivo articolo 6.
  6.  Le  spese   relative  al  medico  di  fiducia   sono  a  carico
dell'interessato.
  7.  Nel  caso  in   cui  gli  accertamenti  riguardino  particolari
infermita',   il  presidente   puo'  chiamare   a  far   parte  della
commissione,  di  volta  in  volta  e per  singoli  casi,  un  medico
specialista con voto consultivo.
  8. La  commissione si  pronuncia a maggioranza;  l'eventuale membro
dissenziente fa inserire a verbale i motivi del dissenso.