Art. 6.
                        Accertamenti sanitari
  1.  Il   membro  relatore  della  commissione,   al  termine  degli
accertamenti sanitari,  redige un  processo verbale dal  quale devono
risultare:
  a)  la   data  di   definizione  del   verbale  e   le  generalita'
dell'interessato;
    b) gli accertamenti eseguiti;
  c)  il  giudizio  diagnostico   sulle  infermita'  riscontrate  con
l'indicazione   della   menomazione   complessiva   che   compromette
l'efficienza psico - fisica;
  d)  il giudizio  sulle  conseguenze che  le infermita'  riscontrate
determinano  sulla   idoneita'  al  servizio,  indicando   se  queste
costituiscano  o  meno  impedimento   temporaneo  o  permanente  alla
prestazione lavorativa;
  e) la sussistenza o  meno dell'assoluta e permanente impossibilita'
a svolgere qualsiasi attivita'  lavorativa, determinata da infermita'
che  cagionino o  abbiano cagionato  la risoluzione  del rapporto  di
lavoro;
  f) se la  eventuale inabilita' di cui ai precedenti  punti d) ed e)
e' determinata da infermita' dipendenti  o non dipendenti da causa di
servizio.  Nei casi  di coesistenza  di infermita'  dipendenti e  non
dipendenti da causa  di servizio, occorre precisare  se la inabilita'
e' determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre;
    g) le eventuali osservazioni del medico di fiducia;
  h)  le   eventuali  osservazioni  del  membro   dissenziente  della
commissione, in caso di giudizio non unanime;
  i) la qualifica e la firma di tutti i membri della commissione.
  2.   La   commissione   restituisce  all'amministrazione   o   ente
richiedente il verbale, redatto secondo quanto indicato al precedente
comma 1, entro sessanta giorni dalla data della sua definizione.
  3. La commissione,  decorso il termine di trenta  giorni dalla data
fissata  per   gli  accertamenti,  restituisce  inevasa   la  pratica
dell'interessato  che  non  si  sia  presentato,  entro  il  predetto
termine, senza darne comunicazione.