Art. 7. Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari 1. L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro e' gia intervenuta. 2. Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attesti uno stato di inabilita' permanente al servizio non si procede ad ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze. 3. Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' dipendenti e non dipendenti da causa di servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo 3, i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro.