Art. 7.
                  Risoluzione del rapporto di lavoro
            e armonizzazione degli accertamenti sanitari
  1. L'amministrazione o l'ente,  ricevuto l'esito degli accertamenti
sanitari  di cui  all'articolo 6  attestante lo  stato di  inabilita'
assoluta  e permanente  a  svolgere  qualsiasi attivita'  lavorativa,
provvede  alla risoluzione  del  rapporto di  lavoro del  dipendente,
ovvero agli adempimenti occorrenti se  la risoluzione del rapporto di
lavoro e' gia intervenuta.
  2. Qualora l'esito degli  accertamenti sanitari di cui all'articolo
6  attesti uno  stato di  inabilita'  permanente al  servizio non  si
procede  ad ulteriori  accertamenti sanitari  ai fini  dei successivi
adempimenti  a  carico dell'amministrazione  o  ente,  salvo che  per
l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze.
  3. Nei casi in cui la  procedura per la risoluzione del rapporto di
lavoro  per  infermita'  dipendenti  e non  dipendenti  da  causa  di
servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo
3, i relativi  accertamenti sanitari continuano ad  essere svolti dai
competenti   organi   sanitari   previsti,   rispettivamente,   dalle
disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle
norme che disciplinano il rapporto di lavoro.