Art. 8. Liquidazione, pagamento e decorrenza 1. L'amministrazione o ente, cui sono demandati ai sensi delle disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione ordinario, provvedono alla liquidazione e al pagamento della pensione di inabilita'. 2. La pensione di inabilita' decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermita' non dipendenti da causa di servizio, intervenuti in data compresa tra il 1 gennaio 1996 e quella di emanazione del presente decreto, la pensione di inabilita' decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo degli accertamenti sanitari previsti ai precedenti articoli 5 e 6 per il riconoscimento dello stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. 4. L 'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un provvedimento di diniego della pensione di inabilita' in caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.