Art. 8.
                 Liquidazione, pagamento e decorrenza
  1.  L'amministrazione o  ente, cui  sono demandati  ai sensi  delle
disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento
di pensione  ordinario, provvedono  alla liquidazione e  al pagamento
della pensione di inabilita'.
  2. La pensione di inabilita'  decorre dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro  ovvero dal primo giorno del  mese successivo alla
data di  presentazione della domanda prevista  al precedente articolo
3,  se inoltrata  successivamente  alla risoluzione  del rapporto  di
lavoro.
  3. Per  i casi di risoluzione  del rapporto di lavoro  a seguito di
infermita' non dipendenti  da causa di servizio,  intervenuti in data
compresa tra  il 1 gennaio 1996  e quella di emanazione  del presente
decreto, la pensione di inabilita'  decorre dalla data di risoluzione
del rapporto  di lavoro, fermo restando  l'obbligo degli accertamenti
sanitari previsti ai precedenti articoli  5 e 6 per il riconoscimento
dello stato di inabilita' assoluta  e permanente a svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa.
  4. L 'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un
provvedimento  di diniego  della pensione  di inabilita'  in caso  di
mancato  riconoscimento   dello  stato   di  assoluta   e  permanente
inabilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.