Art. 9. M i s u r a 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilita' e' calcolato, secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, considerando l'anzianita' posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di eta', o di servizio in assenza del limite di eta', previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianita' superiore a 40 anni. 2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianita' contributive indicate all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, osservando, per quanto attiene alla determinazione dell'aliquota di rendimento, l'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le disposizioni in vigore negli ordinamenti previdenziali di appartenenza. 3. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianita' posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e' incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianita' contributiva complessiva non puo' risultare superiore a 40 anni. 4. L'importo del trattamento di pensione di inabilita' non puo' superare l'80% della base pensionabile ne' l'ammontare del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilita' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Note all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 503 / 1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal l gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data". - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995: "19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995: "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo". - Per l'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, si rimanda alle note alle premesse.