Art. 9.
                             M i s u r a
  1. Per  i soggetti che alla  data del 31 dicembre  1995 possono far
valere un'anzianita'  contributiva di almeno 18  anni, il trattamento
di pensione di inabilita' e'  calcolato, secondo la normativa vigente
in base  al sistema retributivo, considerando  l'anzianita' posseduta
alla  data di  risoluzione del  rapporto di  lavoro incrementata  del
periodo  temporale  compreso  tra  la  predetta  data  e  quella  del
compimento del limite di eta', o di servizio in assenza del limite di
eta', previsto per il collocamento  a riposo secondo l'ordinamento di
appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianita'
superiore a 40 anni.
  2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianita'
contributive  indicate  all'articolo 13,  comma  1,  lettera b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 503, osservando, per quanto
attiene alla  determinazione dell'aliquota di  rendimento, l'articolo
17, comma  1, della legge  23 dicembre  1994, n. 724,  come integrato
dall'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo
le  disposizioni   in  vigore  negli  ordinamenti   previdenziali  di
appartenenza.
  3. Per  i soggetti che alla  data del 31 dicembre  1995 possono far
valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 12,  della legge 8 agosto 1995,
n. 335, l'anzianita' posseduta alla  data di risoluzione del rapporto
di  lavoro  e' incrementata,  secondo  il  sistema contributivo,  del
periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di
eta' dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15,
della  legge  8 agosto  1995,  n.  335.  In ogni  caso,  l'anzianita'
contributiva complessiva non puo' risultare superiore a 40 anni.
  4. L'importo  del trattamento  di pensione  di inabilita'  non puo'
superare   l'80%  della   base  pensionabile   ne'  l'ammontare   del
trattamento   privilegiato   spettante   nel   caso   di   inabilita'
riconosciuta dipendente da causa di servizio.
 
          Note all'art. 9:
            -   Si   trascrive   il   testo  dell'art. 13,  comma  1,
          del  decreto legislativo n.  503 /   1992 (Norme  per    il
          riordinamento    del  sistema  previdenziale dei lavoratori
          privati e  pubblici, a norma dell'art.  3  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421):
            "Art.  13    (Norma  transitoria  per    il calcolo delle
          pensioni).  - 1.  Per  i  lavoratori  dipendenti   iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia  ed i superstiti ed alle forme sostitutive  ed
          esclusive    della medesima,   e per  i lavoratori autonomi
          iscritti  alle  gestioni speciali  amministrate  dall'INPS,
          l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
            a) della quota  di  pensione  corrispondente  all'importo
          relativo    alle   anzianita'   contributive      acquisite
          anteriormente    al  1    gennaio  1993,  calcolato     con
          riferimento    alla   data di   decorrenza della   pensione
          secondo  la  normativa  vigente   precedentemente alla data
          anzidetta che a   tal  fine    resta  confermata    in  via
          transitoria,  anche    per quanto concerne  il  periodo  di
          riferimento per   la   determinazione   della  retribuzione
          pensionabile;
            b)    della      quota   di     pensione   corrispondente
          all'importo   del  trattamento    pensionistico    relativo
          alle   anzianita'  contributive acquisite a decorrere dal l
          gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
          decreto".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 17,  comma 1,  della
          legge  n.  724/1994 (Misure   di razionalizzazione    della
          finanza   pubblica): "1.  Con effetto dal 1 gennaio 1995 le
          disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento  ai
          fini della determinazione    della  misura  della  pensione
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei  lavoratori
          dipendenti,  pari  al  2 per   cento, sono estese ai regimi
          pensionistici  sostitutivi,    esclusivi  ed    esonerativi
          dell'assicurazione        predetta,   per   le   anzianita'
          contributive o  di servizio maturate a  decorrere  da  tale
          data".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 2,  comma 19,  della
          legge    n.    335/1995:    "19.    L'applicazione    delle
          disposizioni   in   materia    di  aliquote  di  rendimento
          previste dal  comma 1 dell'art. 17 della legge 23  dicembre
          1994,   n.   724,   non   puo'  comportare  un  trattamento
          superiore   a quello   che    sarebbe  spettato    in  base
          all'applicazione  delle  aliquote  di  rendimento  previste
          dalla normativa vigente".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 1,  comma 12,  della
          legge  n.  335/1995: "12. Per i lavoratori   iscritti  alle
          forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data  del 31
          dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva
          inferiore  a    diciotto  anni,  la pensione e' determinata
          dalla somma:
            a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
          acquisite anteriormente  al 31  dicembre 1995    calcolata,
          con   riferimento alla data  di decorrenza  della pensione,
          secondo il   sistema retributivo previsto  dalla  normativa
          vigente precedentemente alla predetta data;
            b)     della   quota    di  pensione   corrispondente  al
          trattamento pensionistico    relativo   alle      ulteriori
          anzianita'      contributive  calcolato  secondo il sistema
          contributivo".
            - Per l'art. 1, comma 15,   della legge n.  335/1995,  si
          rimanda alle note alle premesse.