Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 MAGGIO 1997, N. 115. All'articolo 1: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "comunicazioni mobili e personali, prevedendo" sono inserite le seguenti: "tra gli altri disposizioni ed indirizzi atti a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita' e l'uso di apparecchiature multistandard ,"; e dopo le parole: "ad impiegare infrastrutture fornite da terzi" sono inserite le seguenti: "e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti"; al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2". All'articolo 2: al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili, tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori"; al comma 1, alla lettera b), le parole da: "fin dal 1 gennaio 1998" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalla conclusione formale della gara, che dovra' comunque avvenire entro il 1 gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'accesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera a), a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi piu' brevi"; al comma 2, lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni"; al comma 3, primo periodo, le parole: "gli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche". Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis (Norme per l'installazione e l'uso di infrastrutture). - 1. Nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilita' delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse generati. 2. La installazione di infrastrutture dovra' essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale".