(Allegato)
                                                             Allegato 
 
  MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 
                        MAGGIO 1997, N. 115. 
 
  All'articolo 1: 
  al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "comunicazioni mobili  e
personali, prevedendo" sono inserite  le  seguenti:  "tra  gli  altri
disposizioni ed indirizzi  atti  a  garantire  l'accesso  al  mercato
secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non  discriminazione  e
proporzionalita' e l'uso di apparecchiature multistandard ,"; e  dopo
le parole:  "ad  impiegare  infrastrutture  fornite  da  terzi"  sono
inserite le seguenti: "e ad utilizzare in comune  le  infrastrutture,
gli impianti ed i siti"; 
  al comma 3, le parole: "di cui al comma 1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui ai commi 1 e 2". 
  All'articolo 2: 
   al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  " a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari  e  nel
rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle
comunicazioni mobili e personali,  le  frequenze  che  si  renderanno
ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili,
tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori"; 
  al comma 1, alla lettera b), le parole da: "fin dal 1 gennaio 1998"
fino alla fine della  lettera  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a
partire dalla conclusione formale della  gara,  che  dovra'  comunque
avvenire entro il 1 gennaio 1998, garantendo ai soggetti  interessati
l'accesso, nel rispetto delle  condizioni  di  servizio  che  saranno
determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  anche
sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera  a),  a  tutte  le
sperimentazioni necessarie per facilitare  l'effettivo  ingresso  sul
mercato nei tempi piu' brevi"; 
   al comma 2, lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  " a) prevedere misure tali da  garantire  condizioni  di  effettiva
concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili  e  personali,  da
parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la  realizzazione
di tali condizioni"; 
  al comma 3, primo periodo,  le  parole:  "gli  oneri  derivanti  al
Ministero della difesa a seguito  delle  modifiche"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dei costi direttamente collegati, per  il  Ministero
della difesa, con le modifiche". 
  Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis (Norme per l'installazione e l'uso di  infrastrutture).
- 1. Nell'installazione e nell'uso delle  infrastrutture  le  imprese
devono garantire la compatibilita' delle infrastrutture stesse con le
norme vigenti relative ai rischi  sanitari  per  la  popolazione,  in
particolare in merito ai campi elettromagnetici da esse generati. 
  2. La installazione di infrastrutture dovra' essere  sottoposta  ad
opportune procedure di valutazione di impatto ambientale".