Art. 10. Trasloco dell'utenza telefonica 1. L'abbonato che intende traslocare la propria utenza telefonica ne da' comunicazione al gestore almeno trenta giorni solari prima della data da cui intende far decorrere l'effettuazione del trasloco. 2. Per il trasloco dell'utenza l'abbonato e' tenuto a corrispondere l'apposito contributo ed, altresi', eventuali diversi prezzi e tariffe determinati in conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati. 3. Se l'abbonato dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, il gestore sospendera', a decorrere dalla data indicata dall'abbonato, il servizio fino a quando il trasloco non sara' effettuato. 4. Non si da' luogo a trasloco fino a quando permane una eventuale posizione di morosita' dell'abbonato. 5. Se il gestore effettua in ritardo il trasloco richiesto, l'abbonato avra' diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.