Art. 10.
                   Trasloco dell'utenza telefonica
  1. L'abbonato  che intende traslocare la  propria utenza telefonica
ne da'  comunicazione al  gestore almeno  trenta giorni  solari prima
della data da cui intende far decorrere l'effettuazione del trasloco.
  2. Per il trasloco dell'utenza l'abbonato e' tenuto a corrispondere
l'apposito  contributo  ed,  altresi',  eventuali  diversi  prezzi  e
tariffe  determinati  in  conseguenza   dello  stesso,  che  dovranno
essergli preventivamente comunicati.
  3.  Se  l'abbonato dichiara  di  non  avere interesse  a  mantenere
attivo,  nel   frattempo,  l'impianto   da  traslocare,   il  gestore
sospendera',  a  decorrere  dalla  data  indicata  dall'abbonato,  il
servizio fino a quando il trasloco non sara' effettuato.
  4. Non si da' luogo a  trasloco fino a quando permane una eventuale
posizione di morosita' dell'abbonato.
  5.  Se  il  gestore  effettua in  ritardo  il  trasloco  richiesto,
l'abbonato avra' diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.