Art. 12.
                       Attivazione del servizio
  1. Il gestore si impegna ad attivare il servizio entro dieci giorni
solari  dalla data  della domanda,  concordandone con  il richiedente
tempi e modalita'.
  2. Qualora,  in considerazione  di motivata  indisponibilita' delle
risorse tecniche,  non sia possibile rispettare  il predetto termine,
il gestore  indichera' comunque la  data a partire dalla  quale sara'
attivabile il servizio, concordando  con l'abbonato tempi e modalita'
di attivazione. In  ogni caso il contributo impianto  non puo' essere
richiesto prima di trenta giorni  solari precedenti la data stabilita
per l'attivazione stessa.
  3. Compatibilmente con la disponibilita' delle risorse tecniche, il
gestore  dovra'  procedere  all'attivazione degli  impianti  in  base
all'ordine  cronologico di  presentazione delle  domande, che  potra'
essere, su richiesta, comunicato all'abbonato dando priorita' ai casi
certificati  di portatori  di  handicap, nonche'  alle categorie  che
svolgono attivita' di affari, professionali o di interesse pubblico.
  4.  Qualora  per cause  imputabili  al  gestore il  servizio  venga
attivato  in ritardo  rispetto  ai tempi  previsti, l'abbonato  avra'
diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.