Art. 12. Attivazione del servizio 1. Il gestore si impegna ad attivare il servizio entro dieci giorni solari dalla data della domanda, concordandone con il richiedente tempi e modalita'. 2. Qualora, in considerazione di motivata indisponibilita' delle risorse tecniche, non sia possibile rispettare il predetto termine, il gestore indichera' comunque la data a partire dalla quale sara' attivabile il servizio, concordando con l'abbonato tempi e modalita' di attivazione. In ogni caso il contributo impianto non puo' essere richiesto prima di trenta giorni solari precedenti la data stabilita per l'attivazione stessa. 3. Compatibilmente con la disponibilita' delle risorse tecniche, il gestore dovra' procedere all'attivazione degli impianti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, che potra' essere, su richiesta, comunicato all'abbonato dando priorita' ai casi certificati di portatori di handicap, nonche' alle categorie che svolgono attivita' di affari, professionali o di interesse pubblico. 4. Qualora per cause imputabili al gestore il servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avra' diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.