Art. 16.
       Reclami riguardanti gli importi addebitati in bolletta
  1.  I  reclami  relativi  ad  importi addebitati in bolletta devono
essere  inoltrati  per  iscritto,  anche con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, alla sede del gestore competente per territorio,
indicata  nella  bolletta medesima, entro i termini di scadenza della
bolletta  in contestazione. Sono salvi i casi di ritardo nel recapito
della bolletta opponibili validamente dall'abbonato e comunque quelli
previsti all'allegato 18 comma 1.
  2.  La presentazione del reclamo non esime l'abbonato dal pagamento
della bolletta nei termini di scadenza indicati.
  3. L'esito del reclamo sara' comunicato all'abbonato, per iscritto,
anche  a  mezzo  lettera  raccomandata con ricevuta di ritorno, entro
trenta giorni solari dal momento in cui il reclamo e' pervenuto.
  4.  Nel caso in cui l'abbonato non paghi entro la scadenza indicata
in  bolletta  l'importo  per  il  quale  ha presentato il reclamo, il
gestore  sospende fino alla comunicazione all'abbonato dell'esito del
reclamo  la  applicazione  di quanto previsto dagli articoli 34 e 35,
concernenti rispettivamente l'indennita' di mora e la sospensione del
servizio  per  ritardato pagamento. Rimane comunque fermo che, ove il
reclamo  non  sia stato accettato dal gestore, l'abbonato e' tenuto a
pagare  la  predetta  indennita'  di  mora  a decorrere dalla data di
scadenza indicata in bolletta.
  5.   Pertanto,  qualora  il  reclamo  non  sia  stato  accettato  e
l'abbonato  non  abbia  ancora  pagato, la somma contestata va pagata
entro   la   data  comunicata  dal  gestore  tramite  la  lettera  di
definizione del reclamo. Quanto dovuto a titolo di indennita' di mora
sara' addebitato su una successiva bolletta.
  6.  Ove  sia  riscontrata  la  fondatezza  del  reclamo, il gestore
provvede  alla  restituzione  degli  eventuali  importi  gia'  pagati
dall'abbonato,  operando  eventualmente  anche in compensazione nella
successiva bolletta. Ai predetti importi si applicano, per il periodo
intercorrente  tra  l'avvenuto  pagamento e la data del rimborso, gli
interessi  calcolati  secondo  le  modalita'  di cui all'articolo 34,
comma 1.