Art. 16. Reclami riguardanti gli importi addebitati in bolletta 1. I reclami relativi ad importi addebitati in bolletta devono essere inoltrati per iscritto, anche con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede del gestore competente per territorio, indicata nella bolletta medesima, entro i termini di scadenza della bolletta in contestazione. Sono salvi i casi di ritardo nel recapito della bolletta opponibili validamente dall'abbonato e comunque quelli previsti all'allegato 18 comma 1. 2. La presentazione del reclamo non esime l'abbonato dal pagamento della bolletta nei termini di scadenza indicati. 3. L'esito del reclamo sara' comunicato all'abbonato, per iscritto, anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni solari dal momento in cui il reclamo e' pervenuto. 4. Nel caso in cui l'abbonato non paghi entro la scadenza indicata in bolletta l'importo per il quale ha presentato il reclamo, il gestore sospende fino alla comunicazione all'abbonato dell'esito del reclamo la applicazione di quanto previsto dagli articoli 34 e 35, concernenti rispettivamente l'indennita' di mora e la sospensione del servizio per ritardato pagamento. Rimane comunque fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato dal gestore, l'abbonato e' tenuto a pagare la predetta indennita' di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in bolletta. 5. Pertanto, qualora il reclamo non sia stato accettato e l'abbonato non abbia ancora pagato, la somma contestata va pagata entro la data comunicata dal gestore tramite la lettera di definizione del reclamo. Quanto dovuto a titolo di indennita' di mora sara' addebitato su una successiva bolletta. 6. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, il gestore provvede alla restituzione degli eventuali importi gia' pagati dall'abbonato, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva bolletta. Ai predetti importi si applicano, per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso, gli interessi calcolati secondo le modalita' di cui all'articolo 34, comma 1.