Art. 18. Fatturazione del servizio ed invio della bolletta 1. La bolletta telefonica costituisce fattura e il gestore dovra' inviarla all'abbonato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti. 2. Non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, sara' indicata in bolletta la data dell'addebito che sara' operato sulla domiciliazione in conto corrente postale o bancario nonche' la data di emissione della successiva bolletta.