Art. 18.
          Fatturazione del servizio ed invio della bolletta
  1. La bolletta  telefonica costituisce fattura e  il gestore dovra'
inviarla all'abbonato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto
alla data di scadenza dei pagamenti.
  2. Non appena tecnicamente  ed amministrativamente possibile, sara'
indicata in  bolletta la data  dell'addebito che sara'  operato sulla
domiciliazione in conto  corrente postale o bancario  nonche' la data
di emissione della successiva bolletta.