Art. 20.
                   Informazioni fornite al gestore
  1. L'abbonato  e' tenuto  a fornire  le informazioni  anagrafiche e
quelle relative  all'attivita' svolta  in relazione  all'utilizzo del
servizio telefonico. Tale informazione deve essere fornita al fine di
consentire la  corretta attribuzione  della categoria  tariffaria. Le
suddette informazioni debbono essere rese al gestore, che le mantiene
riservate, complete e rispondenti al vero.
  2. A  questo proposito l'abbonato  si impegna a comunicare  al piu'
presto,  in forma  scritta,  qualunque cambiamento,  relativo a  tali
informazioni, che  implichi una diversa attribuzione  delle categorie
tariffarie e che si verifichi nel corso del rapporto contrattuale con
il gestore.
  3.  Qualora   l'abbonato  non  avverta  il   gestore  dell'avvenuto
cambiamento,  quest'ultimo  potra'  addebitare  all'abbonato,  previo
accertamento  e  con  effetto retroattivo,  le  eventuali  differenze
concernenti il canone di abbonamento.