Art. 22.
                             Omologazione
  1. Le  apparecchiature terminali dell'abbonato collegate  alla rete
pubblica  devono   essere  munite   delle  previste   omologazioni  o
autorizzazioni stabilite dalle normative in vigore.
  2.  In  caso  di   mancato  rispetto  della  suddetta  disposizione
l'abbonato e'  sottoposto alle  sanzioni previste dalla  normativa in
vigore  ed  e'  responsabile  per   il  traffico  imputabile  a  tali
apparecchiature e per i conseguenti danni eventualmente arrecati.