Art. 22. Omologazione 1. Le apparecchiature terminali dell'abbonato collegate alla rete pubblica devono essere munite delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative in vigore. 2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione l'abbonato e' sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa in vigore ed e' responsabile per il traffico imputabile a tali apparecchiature e per i conseguenti danni eventualmente arrecati.