Art. 29.
                          Mezzi di garanzia
  1.  In  luogo  del  versamento  dell'anticipo  sulle  conversazioni
interurbane  il  gestore,  per  i nuovi  abbonamenti  stipulati  dopo
l'entrata  in vigore  del  presente regolamento,  puo' richiedere  la
prestazione di  appositi mezzi  di garanzia oppure  la domiciliazione
delle bollette presso conto corrente postale o bancario. Le tipologie
dei  suddetti mezzi  di garanzia  sono preventivamente  comunicate al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
  2. Ove l'abbonato  non presti i mezzi di garanzia  sopra indicati o
non effettui  la domiciliazione delle bollette  presso conto corrente
postale o bancario, e' tenuto a  versare in anticipo, a richiesta del
gestore,  una somma  corrispondente  al  presumibile ammontare  delle
conversazioni interurbane  che effettuera'  in un bimestre.  Per ogni
nuovo abbonamento,  ad uso di  abitazione privata, detta  somma sara'
pari al 10% del contributo  di attivazione. Per gli altri abbonamenti
l'ammontare dell'anticipo sara' concordato  con l'abbonato sulla base
del tipo di attivita' svolta dallo stesso.
  3.  Il mancato  pagamento  dell'anticipo o  la mancata  prestazione
delle  misure   previste  in  alternativa  comporta   la  sospensione
integrale del  servizio, ivi compreso il  ricevimento delle chiamate.
Persistendo  il   mancato  pagamento   dell'anticipo  o   la  mancata
prestazione  delle  misure  previste  in  alternativa  per  ulteriori
sessanta  giorni,  il gestore  puo'  procedere  alla risoluzione  del
contratto.
  4. L'eventuale  anticipo versato  non costituisce deposito  e viene
restituito  senza  ritardo  alla   cessazione  del  contratto,  salva
compensazione in caso di inadempimento da parte dell'abbonato.
  5. L'anticipo, relativo all'ultima  bolletta pagata, e' maggiorato,
fatti  salvi i  casi  di  morosita', di  una  somma equivalente  agli
interessi legali, calcolati a  decorrere dal pagamento della predetta
bolletta.