Art. 32.
         Calcolo del traffico e documentazione degli addebiti
  1. Il gestore  calcola l'importo dovuto per  il traffico effettuato
sulla  base  dei  dati  rilevati   dal  contatore  o  da  dispositivi
equivalenti di  centrale. In alternativa, non  appena tecnicamente ed
amministrativamente possibile, l'importo dovuto sara' calcolato sulla
base della misurazione documentata degli addebiti.
  2.  Il  gestore  provvede,  a richiesta  scritta  dell'abbonato,  a
fornire  gratuitamente  allo  stesso,   non  appena  tecnicamente  ed
amministrativamente  possibile  e  comunque,   per  gli  utenti  gia'
collegati  a  centrali  numeriche,  entro il  31  dicembre  1997,  la
documentazione di  tutte le comunicazioni telefoniche  che comportano
un addebito  superiore a 4 scatti,  sulla base di un  proprio sistema
interno  di  rilevazione.  Tale  documentazione  dovra'  contenere  i
seguenti elementi: data  e ora di inizio  della conversazione, numero
selezionato, tipo, localita', durata, numero di scatti addebitati per
ciascuna  conversazione,  costo  della  conversazione,  totale  degli
scatti  da fatturare  e qualsiasi  altra informazione  concernente il
pagamento  quali  pagamenti  anticipati,  rateali,  disattivazioni  e
solleciti. Rimane  comunque garantito  il servizio  di documentazione
degli  addebiti   per  le  comunicazioni  teleselettive   secondo  le
modalita' previste dal vigente decreto tariffario.
  3. Il  gestore e'  tenuto ad  estendere a  tutti gli  abbonati, non
appena tecnicamente  possibile e comunque  entro il 31  dicembre 1997
per  gli utenti  gia'  collegati a  centrali  numeriche, un  servizio
informativo  automatico sui  propri  consumi di  traffico, che  sara'
fornito alle condizioni economiche previste.