Art. 33. Dove si paga la bolletta 1. I pagamenti dovuti dall'abbonato al gestore vanno effettuati presso: uffici postali; istituti bancari; enti esattori indicati dal gestore; il gestore, con le modalita' di cui al comma 2. 2. In ogni citta' sede territoriale competente del gestore e' garantita la possibilita' di effettuare il pagamento delle bollette in esenzione di spesa, tramite dispositivi automatici.