Art. 33.
                       Dove si paga la bolletta
  1.  I pagamenti  dovuti dall'abbonato  al gestore  vanno effettuati
presso:
   uffici postali;
   istituti bancari;
   enti esattori indicati dal gestore;
   il gestore, con le modalita' di cui al comma 2.
  2.  In ogni  citta'  sede territoriale  competente  del gestore  e'
garantita la  possibilita' di effettuare il  pagamento delle bollette
in esenzione di spesa, tramite dispositivi automatici.