Art. 34.
                 lndennita' pr il ritardato pagamento
  1. In  caso di ritardato  pagamento, cioe' di  pagamenti effettuati
dopo il termine  di scadenza indicato in  bolletta, l'abbonato dovra'
versare al  gestore un'indennita'  di mora  pari: al  2% dell'importo
indicato in  bolletta per i pagamenti  effettuati dal l al  15 giorno
solare successivo alla data di  scadenza; al 4% dell'importo indicato
in bolletta  per i pagamenti  effettuati dal  16 al 30  giorno solare
successivo  alla data  di scadenza;  al 6%  dell'importo indicato  in
bolletta per  i pagamenti effettuati  dopo il 30 giorno  solare dalla
data di scadenza.
  2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle
sei  ultime bollette,  cioe' entro  le rispettive  date di  scadenza,
paghi entro il 15 giorno solare  successivo alla data di scadenza non
trovera' applicazione  l'indennita' di ritardato pagamento  di cui al
comma  precedente.  Qualora  paghi   successivamente  al  15  giorno,
l'indennita'   di  ritardato   pagamento  gli   verra'  integralmente
addebitata.
  3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  indennita'  di  cui  al
presente articolo, al  fine di assicurare il  pieno adempimento degli
obblighi assunti nei confronti del gestore l'abbonato intestatario di
piu' contratti di abbonamento autorizza  il gestore a rivalersi delle
somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi a
servizi disciplinati dal presente regolamento.