Art. 34. lndennita' pr il ritardato pagamento 1. In caso di ritardato pagamento, cioe' di pagamenti effettuati dopo il termine di scadenza indicato in bolletta, l'abbonato dovra' versare al gestore un'indennita' di mora pari: al 2% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal l al 15 giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal 16 al 30 giorno solare successivo alla data di scadenza; al 6% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dopo il 30 giorno solare dalla data di scadenza. 2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette, cioe' entro le rispettive date di scadenza, paghi entro il 15 giorno solare successivo alla data di scadenza non trovera' applicazione l'indennita' di ritardato pagamento di cui al comma precedente. Qualora paghi successivamente al 15 giorno, l'indennita' di ritardato pagamento gli verra' integralmente addebitata. 3. Ferma restando l'applicazione delle indennita' di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti del gestore l'abbonato intestatario di piu' contratti di abbonamento autorizza il gestore a rivalersi delle somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi a servizi disciplinati dal presente regolamento.