Art. 36.
                       Risoluzione contrattuale
  1.  Trascorsi  quindici  giorni   dalla  data  di  sospensione  del
servizio, determinatasi  per ogni causa, il  gestore potra' risolvere
il contratto, dandone all'abbonato  un preavviso tramite raccomandata
con  ricevuta  di ritorno,  di  almeno  dieci  giorni dalla  data  di
ricevimento della stessa.