Art. 39.
            Ritardi nell'adempimento degli impegni assunti
  1.  Qualora il  gestore non  rispetti  i termini  stabiliti per  il
preavviso   circa   il    cambiamento   del   numero   dell'abbonato,
l'effettuazione di  un trasloco, l'attivazione di  un nuovo impianto,
le riparazioni  di un guasto,  di cui agli articoli  5, 10, 12  e 15,
l'abbonato ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone di
abbonamento mensile  per ogni due  giorni lavorativi di ritardo  o di
inadempimento delle condizioni, di volta  in volta, stabilite. Ove ne
ricorrano  le  condizioni,  resta  salvo il  diritto  dell'utente  al
risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
  2.  Tale  indennizzo  non  trova  applicazione  se  il  ritardo  e'
imputabile o comunque ascrivibile all'abbonato.