Art. 39. Ritardi nell'adempimento degli impegni assunti 1. Qualora il gestore non rispetti i termini stabiliti per il preavviso circa il cambiamento del numero dell'abbonato, l'effettuazione di un trasloco, l'attivazione di un nuovo impianto, le riparazioni di un guasto, di cui agli articoli 5, 10, 12 e 15, l'abbonato ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone di abbonamento mensile per ogni due giorni lavorativi di ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. 2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo e' imputabile o comunque ascrivibile all'abbonato.