Art. 43. Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato 1. La sospensione del servizio, per qualsiasi motivo disposta dal gestore sulla base delle disposizioni del presente regolamento, dovra' fare salva la possibilita' di utilizzare i numeri di emergenza e di ricevere chiamate in tutti i casi in cui cio' e' tecnicamente possibile.