Art. 43.
                         Chiamate d'emergenza
                e comunicazioni dirette all'abbonato
  1. La sospensione  del servizio, per qualsiasi  motivo disposta dal
gestore  sulla  base  delle disposizioni  del  presente  regolamento,
dovra' fare salva la possibilita' di utilizzare i numeri di emergenza
e di  ricevere chiamate in tutti  i casi in cui  cio' e' tecnicamente
possibile.