Art. 5. Il numero telefonico - Cambio numero 1. Il gestore puo' modificare, per comprovate ragioni tecniche, il numero assegnato all'abbonato, dando allo stesso almeno novanta giorni solari di preavviso avvertendolo o con apposita lettera o tramite bolletta. 2. In questo caso il gestore si impegna a fornire, salvo casi di dimostrata impossibilita' tecnica, un servizio di informazione gratuito sia per il chiamante sia per l'abbonato, circa la modifica del numero per un periodo di quarantacinque giorni solari, a decorrere dalla data di modifica del numero. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui all'articolo 6. 3. Se il gestore effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto, l'abbonato avra' diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39. 4. A richiesta dell'abbonato e' prolungato, a pagamento, il servizio d'informazione di cambio numero per il periodo massimo del successivo quadrimestre. 5. L'abbonato puo' richiedere al gestore che il messaggio di cambio numero sia fornito anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed e' a pagamento tranne nei casi previsti per legge. 6. L'abbonato puo' richiedere al gestore di cambiare il proprio numero. Sara' data priorita' alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta denuncia all'autorita' giudiziaria. 7. Tale servizio e' fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed e' a pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero sara' fornita tempestiva comunicazione. 8. Nel caso di cessazione di utenze ad elevato volume di traffico, il numero ad esse relativo, sara' riassegnato, ove possibile, non prima di novanta giorni dalla cessazione medesima.