Art. 5.
                 Il numero telefonico - Cambio numero
  1. Il gestore puo' modificare,  per comprovate ragioni tecniche, il
numero  assegnato  all'abbonato,  dando allo  stesso  almeno  novanta
giorni  solari di  preavviso avvertendolo  o con  apposita lettera  o
tramite bolletta.
  2. In  questo caso il gestore  si impegna a fornire,  salvo casi di
dimostrata  impossibilita'  tecnica,   un  servizio  di  informazione
gratuito sia per  il chiamante sia per l'abbonato,  circa la modifica
del  numero  per  un  periodo  di  quarantacinque  giorni  solari,  a
decorrere  dalla data  di modifica  del numero.  Sono fatte  salve le
ragioni di riservatezza nei casi di cui all'articolo 6.
  3.  Se il  gestore effettua  il cambio  numero senza  ottemperare a
quanto  sopra  previsto,  l'abbonato avra'  diritto  agli  indennizzi
previsti all'articolo 39.
  4.  A  richiesta  dell'abbonato  e'  prolungato,  a  pagamento,  il
servizio d'informazione di  cambio numero per il  periodo massimo del
successivo quadrimestre.
  5. L'abbonato puo' richiedere al gestore che il messaggio di cambio
numero sia fornito anche in  una lingua diversa dall'italiano. Questo
servizio  viene   reso  compatibilmente   con  le   risorse  tecniche
disponibili ed e' a pagamento tranne nei casi previsti per legge.
  6. L'abbonato  puo' richiedere  al gestore  di cambiare  il proprio
numero. Sara' data priorita' alle richieste originate da molestie per
le quali sia stata sporta denuncia all'autorita' giudiziaria.
  7. Tale servizio e' fornito compatibilmente con le risorse tecniche
disponibili  ed  e'  a  pagamento secondo  le  condizioni  economiche
vigenti.  Della   data  di  cambiamento  del   numero  sara'  fornita
tempestiva comunicazione.
  8. Nel caso di cessazione di  utenze ad elevato volume di traffico,
il numero  ad esse  relativo, sara'  riassegnato, ove  possibile, non
prima di novanta giorni dalla cessazione medesima.