Art. 6. Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza 1. L'abbonato viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione nelle forme che saranno comunicate preventivamente dal gestore al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 2. L'abbonato ha diritto per dichiarate esigenze personali, a titolo gratuito e previa richiesta scritta, a non essere incluso nell'elenco abbonati. Detta richiesta non puo' essere revocata prima di un anno solare dalla sua presentazione. 3. Il reinserimento viene effettuato alle condizioni economiche rese note dal gestore nell'Avantielenco, e comunicate senza indugio all'atto del ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. 4. L'abbonato ha altresi' diritto, previa richiesta scritta, a che i suoi dati personali non siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo, in tutto o in parte sia omesso e, ove possibile, di essere menzionato in modo che non se ne rilevi il sesso. 5. L'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza verra' messo a disposizione dell'abbonato, con le seguenti modalita': presso la sede territoriale competente del gestore, gratuitamente; a domicilio dell'abbonato, con l'addebito delle spese di recapito. 6. In caso di errori od omissioni in elenco l'abbonato avra' diritto agli indennizzi previsti all'articolo 41. 7. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dal l agosto 1997.