Art. 6.
         Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza
  1. L'abbonato viene gratuitamente  inserito nell'elenco abbonati al
servizio  telefonico  della  rete   urbana  di  appartenenza  con  le
indicazioni  strettamente necessarie  alla  sua individuazione  nelle
forme che saranno comunicate preventivamente dal gestore al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
  2.  L'abbonato  ha diritto  per  dichiarate  esigenze personali,  a
titolo  gratuito e  previa richiesta  scritta, a  non essere  incluso
nell'elenco abbonati. Detta richiesta  non puo' essere revocata prima
di un anno solare dalla sua presentazione.
  3.  Il reinserimento  viene effettuato  alle condizioni  economiche
rese note  dal gestore nell'Avantielenco, e  comunicate senza indugio
all'atto del ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
  4. L'abbonato ha altresi' diritto,  previa richiesta scritta, a che
i suoi dati  personali non siano utilizzati per  l'invio di materiale
pubblicitario, di ottenere che il suo  indirizzo, in tutto o in parte
sia omesso e, ove possibile, di  essere menzionato in modo che non se
ne rilevi il sesso.
  5.  L'elenco telefonico  della rete  urbana di  appartenenza verra'
messo a disposizione dell'abbonato, con le seguenti modalita':
  presso la sede territoriale competente del gestore, gratuitamente;
  a domicilio dell'abbonato, con l'addebito delle spese di recapito.
  6.  In caso  di  errori  od omissioni  in  elenco l'abbonato  avra'
diritto agli indennizzi previsti all'articolo 41.
  7. Le  disposizioni dei  commi 2,  3 e 4  del presente  articolo si
applicano a decorrere dal l agosto 1997.