Art. 7.
                  Modifica delle tecnologie di rete
  1. Il  gestore puo'  modificare le tecnologie  di rete,  seguendo i
progressi  della  tecnica,  impegnandosi  comunque  a  darne  notizia
all'abbonato, laddove  necessario, con un anticipo  di almeno novanta
giorni  solari. A  tal  fine il  gestore  fornisce altresi'  adeguate
informazioni.
  2. L'abbonato  puo' fruire  delle prestazioni di  cui e'  dotata la
centrale  di  competenza,  alle  previste  condizioni  economiche,  e
provvedera'   ad   uniformare   contemporaneamente,  a   sue   spese,
l'eventuale impianto di sua proprieta' allacciato alla rete urbana.