Art. 7. Modifica delle tecnologie di rete 1. Il gestore puo' modificare le tecnologie di rete, seguendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque a darne notizia all'abbonato, laddove necessario, con un anticipo di almeno novanta giorni solari. A tal fine il gestore fornisce altresi' adeguate informazioni. 2. L'abbonato puo' fruire delle prestazioni di cui e' dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni economiche, e provvedera' ad uniformare contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto di sua proprieta' allacciato alla rete urbana.