IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, che all'art. 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attivita' di protezione sociale; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, in pari data, con il quale e' stato adottato il regolamento per l'attuazione del comma 3 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, come integrato dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente la disciplina delle attivita' di protezione sociale: consistenza, valore, e norme d'uso degli apporti dell'amministrazione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio di Stato n. 1739/96, pronunciato nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 / 1988 (nota n. 559 del 15 febbraio 1997); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizione, natura, scopo 1. Gli organismi di protezione sociale, quali elementi di organizzazione costituiti dall'Amministrazione militare nell'ambito dei propri enti, distaccamenti, sono tenuti ad uniformare le proprie attivita' funzionali, amministrative e contabili alle disposizioni contenute nel presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante: "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1993. Il testo dell'art. 5 della suddetta legge e' il seguente: "Art. 5 (Attivita' di protezione sociale). - 1. I beni patrimoniali gia' di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonche' del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'art. 13, al comma 4 dell'art. 9 e al comma 6 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte. 2. Le disponibilita' liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa. 3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonche' a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonche' le relative norme d'uso. 4. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, concernente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario. - Il testo del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, concernente: "Disposizioni urgenti in materia d'imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996. Tale decreto-legge e' stato convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1996). Il testo dell'art. 9 del decreto-legge suddetto e' il seguente: "Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attivita' di protezione sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993. 2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attivita' di protezione sociale, sono disciplinati le modalita' esecutive delle stesse attivita' e relativa regolamentazione amministrativacontabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnaziane ai pertinenti capitoli di spesa delle ammistrazioni interessate". - Il testo del D.M. 5 febbraio 1997, recante: "Regolamento in materia d'interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'amministrazione e relative norme d'uso in attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559", e' pubblicato nella presente Gazzetta Ufficiale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.