IL MINISTRO DELLA DIFESA 
                           di concerto con 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della 
soppressione    delle    gestioni    fuori    bilancio    nell'ambito
dell'Amministrazione  dello  Stato,   con   particolare   riferimento
all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale  a
favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei  loro
familiari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 
367,  che  approva  il   regolamento   recante   semplificazioni   ed
accelerazioni delle procedure di spesa e contabili; 
  Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 
24 ottobre 1996, n. 556, che all'art. 9, nell'ambito della disciplina
delle gestioni fuori bilancio, prevede  l'esercizio  diretto  a  cura
dell'amministrazione di attivita' di protezione sociale; 
  Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, 
in pari data, con il quale  e'  stato  adottato  il  regolamento  per
l'attuazione del comma 3 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 
559, come integrato dall'articolo 9, comma  2,  del  decreto-legge  8
agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre  1996,  n.  556,
concernente la disciplina  delle  attivita'  di  protezione  sociale:
consistenza,    valore,    e    norme     d'uso     degli     apporti
dell'amministrazione; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 
400; 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato n. 1739/96, pronunciato 
nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a 
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge  n.  400  /  1988
(nota n. 559 del 15 febbraio 1997); 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                     Definizione, natura, scopo 
 
  1. Gli organismi di protezione sociale, quali elementi di 
organizzazione costituiti dall'Amministrazione  militare  nell'ambito
dei propri enti, distaccamenti, sono tenuti ad uniformare le  proprie
attivita' funzionali, amministrative e  contabili  alle  disposizioni
contenute nel presente decreto. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - Il testo della legge 23 dicembre 1993, n. 559, 
          recante:  "Disciplina  della  soppressione  delle  gestioni
          fuori  bilancio  nell'ambito  delle  amministrazioni  dello
          Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre
          1993. Il testo dell'art.  5  della  suddetta  legge  e'  il
          seguente: 
            "Art. 5 (Attivita' di protezione sociale). - 1. I beni 
          patrimoniali gia'  di  pertinenza  delle  cessate  gestioni
          fuori bilancio dei Ministeri della  difesa  e  dell'interno
          nonche'  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  cui,
          rispettivamente, al comma  12  dell'art.  13,  al  comma  4
          dell'art. 9 e  al  comma  6  dell'art.  4  della  legge  27
          dicembre 1989, n.  409,  fatta  eccezione  per  i  beni  di
          consumo acquistati con l'esclusivo  apporto  del  personale
          dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli  organismi
          di cui al comma 4 del presente  articolo,  sono  trasferiti
          negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse
          sono state svolte. 
            2. Le disponibilita' liquide delle gestioni di cui al 
          comma 1, accertate alla data di cessazione  delle  gestioni
          stesse, sono versate ad apposito capitolo  dello  stato  di
          previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
          essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
          competenti capitoli di spesa.  I  crediti  accertati  e  le
          obbligazioni risultanti  alla  stessa  data  costituiscono,
          rispettivamente,  accertamenti  ed  impegni  dei   predetti
          capitoli di entrata e di spesa. 
            3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale 
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977, n. 616, e al decreto del Presidente della  Repubblica
          27 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale  militare  e
          civile  delle  Forze  armate,  dell'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza, del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco e del Corpo della  guardia  di  finanza  e  dei  loro
          familiari,  nonche'  a  favore  del  personale  del   Corpo
          forestale  dello  Stato,  sono   concessi   in   uso   alle
          organizzazioni di cui al comma  4  i  locali  demaniali,  i
          mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per
          i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti,
          di concerto con il Ministro del tesoro,  da  emanare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, saranno determinati le consistenze ed il  valore  di
          tali apporti nonche' le relative norme d'uso. 
            4. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli 
          interventi di protezione sociale di  cui  al  comma  3,  le
          amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento
          in  concessione  alle  organizzazioni  costituite  tra   il
          personale dipendente ai sensi dell'art. 8  della  legge  11
          luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con  procedure
          negoziali semplificate, secondo le  modalita'  che  saranno
          stabilite   con   regolamento   approvato   dai    Ministri
          interessati, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  da
          emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge". 
            - Il testo del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, 
          concernente:   "Regolamento   recante   semplificazione   e
          accelerazione delle procedure  di  spesa  e  contabili"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994,  n.
          136, supplemento ordinario. 
            - Il testo del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, 
          concernente: "Disposizioni urgenti in materia d'imposizione
          diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione
          finanziaria,  di  gestioni   fuori   bilancio,   di   fondi
          previdenziali e di contenzioso  tributario"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199  del  26
          agosto 1996. Tale decreto-legge e' stato  convertito  dalla
          legge 24 ottobre 1996, n. 556 (Gazzetta Ufficiale  -  serie
          generale - n. 251 del 25 ottobre 1996). Il testo  dell'art.
          9 del decreto-legge suddetto e' il seguente: 
            "Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Le 
          disposizioni di cui all'art.  5  della  legge  23  dicembre
          1993, n. 559, hanno efficacia a  decorrere  dal  1  gennaio
          1997; sino  a  tale  data  sono  fatti  salvi  gli  effetti
          prodotti  dalle  gestioni  fuori  bilancio  inerenti   alle
          attivita' di protezione sociale di cui all'art.  24,  primo
          comma, n. 3), del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 luglio 1977, n. 616,  e  all'art.  15  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  17  gennaio  1990,  n.   44,
          svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art.
          5 della legge n. 559 del 1993. 
            2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui 
          all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre  1993,  n.
          559, con decreto dei Ministri  competenti,  da  emanare  di
          concerto con il Ministro del tesoro, previa  individuazione
          degli enti e delle strutture che, per esigenze operative  o
          per assicurare la  continuita'  degli  interventi,  possono
          costituire nel  proprio  ambito  gestioni  per  l'esercizio
          diretto  di   attivita'   di   protezione   sociale,   sono
          disciplinati le modalita' esecutive delle stesse  attivita'
          e   relativa   regolamentazione    amministrativacontabile,
          l'ammissione  del  personale  e   connesse   contribuzioni,
          nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per   la   riassegnaziane   ai
          pertinenti   capitoli   di   spesa   delle    ammistrazioni
          interessate". 
            - Il testo del D.M. 5 febbraio 1997, recante: 
          "Regolamento in materia d'interventi di protezione  sociale
          a favore  del  personale  militare  e  civile  delle  Forze
          armate, di apporti dell'amministrazione  e  relative  norme
          d'uso in attuazione dell'art. 5, comma 3,  della  legge  23
          dicembre  1993,  n.  559",  e'  pubblicato  nella  presente
          Gazzetta Ufficiale. 
            - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materia  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.