Art. 10.
                          Gestione diretta

  1.  La gestione diretta degli interventi di protezione sociale, nei
casi   previsti  dall'articolo  2  del  decreto  interministeriale  5
febbraio     1997,     e'    attuata    mediante    organi    interni
dell'amministrazione.
  2.  Essa  si  attua  anche  con  l'eventuale ricorso a contratti di
appalti di servizi.
  3. Per le spese, si osservano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  giugno  1976, n. 1076, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  4.  Per  le  entrate,  si  osservano  le  disposizioni  di cui agli
articoli 219 e seguenti al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
 
           Nota all'art. 10, comma 1:
            -  Il  testo  del  decreto interministeriale  5  febbraio
          1997  e' riportato nella presente Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 10, comma 3:
            - I dati relativi al D.P.R.  5 giugno 1976, n. 1076, sono
          riportati in nota all'art. 6, comma 1.
           Nota all'art. 10, comma 4:
            -    Il testo   dell'art. 219  del  R.D. 23  maggio 1924,
          n. 827,  e' riportato in nota all'art. 6, comma 3.