Art. 10. Gestione diretta 1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale, nei casi previsti dall'articolo 2 del decreto interministeriale 5 febbraio 1997, e' attuata mediante organi interni dell'amministrazione. 2. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi. 3. Per le spese, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Nota all'art. 10, comma 1: - Il testo del decreto interministeriale 5 febbraio 1997 e' riportato nella presente Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 10, comma 3: - I dati relativi al D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, sono riportati in nota all'art. 6, comma 1. Nota all'art. 10, comma 4: - Il testo dell'art. 219 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e' riportato in nota all'art. 6, comma 3.