Art. 11. Rendicontazione 1. Le spese per il funzionamento degli organismi di protezione sociale sono rendicontate dal capo servizio amministrativo dell'ente / distaccamento secondo le disposizioni di cui agli articoli 257 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076. 2. In caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicontate dal cassiere dell'ente / distaccamento secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale e' presentato tramite la direzione di amministrazione competente per territorio.
Nota all'art. 11 comma 1: - Il testo dell'art. 257 del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), e' il seguente: "Art. 257. - Gli enti rendono il conto, alla fine di ogni trimestre, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute". Nota all'art. 11, comma 2: - I dati relativi al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sono riportati in nota all'art. 6, comma 3.