Art. 11.
                           Rendicontazione

  1.  Le  spese  per  il  funzionamento degli organismi di protezione
sociale  sono rendicontate dal capo servizio amministrativo dell'ente
/  distaccamento  secondo  le disposizioni di cui agli articoli 257 e
seguenti  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n. 1076.
  2.  In  caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicontate
dal cassiere dell'ente / distaccamento secondo le disposizioni di cui
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale
e'  presentato tramite la direzione di amministrazione competente per
territorio.
 
           Nota all'art. 11 comma 1:
            -  Il  testo dell'art.  257  del  D.P.R.  5  giugno 1976,
          n.      1076  (Regolamento  per  l'amministrazione  e    la
          contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina  e
          dell'Aeronautica), e' il seguente:
            "Art.  257.  -  Gli  enti  rendono il  conto,  alla  fine
          di   ogni trimestre,   dimostrando  per   ciascun  capitolo
          di   bilancio     le  anticipazioni  ricevute  e  le  spese
          sostenute".
           Nota all'art. 11, comma 2:
            -  I  dati  relativi al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sono
          riportati in nota all'art. 6, comma 3.