Art. 12.
                            Norma finale

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  hanno  effetto  a
decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 febbraio 1997
                                             Il Ministro della difesa
                                                    Andreatta
p. Il Ministro del tesoro
        Pennacchi

Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1997
  Registro n. 3 Difesa, foglio n. 155