Art. 12. Norma finale 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 febbraio 1997 Il Ministro della difesa Andreatta p. Il Ministro del tesoro Pennacchi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1997 Registro n. 3 Difesa, foglio n. 155