Art. 2. Denominazione 1. Sotto la denominazione di ente/distaccamento sono compresi gli enti / distaccamenti secondo la classificazione dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 (regolamento di amministrazione unificato). 2. Sotto la denominazione di alto comando periferico sono compresi i comandi di Corpo d'armata, i comandi militari territoriali, i comandi di divisione carabinieri e corrispondenti, il comando in capo della squadra navale, i comandi in capo di dipartimento militare marittimo, i comandi militari marittimi autonomi ed i comandi delle regioni aeree. 3. Sotto la denominazione di Ministero vengono comprese la Direzione generale delle provvidenze per il personale, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia. 4. Sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i capi degli stati maggiori della Difesa e di Forza armata, il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Nota all'art. 2, comma 1: - Il testo dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, recante: "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239) e' il seguente: "Art. 1. - Sotto le denominazioni appresso indicate, usate nel presente regolamento, sono compresi: a) comando territoriale: per l'Esercito, i comandi militari territoriali; per la Marina, i comandi in capo di dipartimento militare marittimo e i comandi militari marittimi autonomi; per l'Aeronautica, i comandi di regione aerea; b) ente: i comandi, le direzioni e ogni altro ufficio o istituto di forza armata o interforze, che hanno gestione di fondi di bilancio con resa del conto direttamente agli organi cui e' dovuto il controllo amministrativo e contabile; c) distaccamento: i comandi, le navi, le direzioni e ogni altro ufficio o istituto di forza armata o interforze che hanno comunque gestione di fondi di bilancio, ma che dipendono per la somministrazione di tali fondi e per la resa della relativa contabilita' nei propri rendiconti; d) reparto: le unita' organiche, nonche' quelle a carattere interforze che sono comprese in altre unita' e che hanno gestione di fondi e di materiali nell'ambito dell'attivita' amministrativa dell'unita' dalla quale dipendono; e) comandante territoriale: per l'Esercito, i comandanti militari territoriali, per la Marina, i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti militari marittimi autonomi; per l'Aeronautica, i comandanti di regione aerea; f) comandante: i comandanti di unita' organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e di altri istituti di forza armata o interforze che hanno amministrazione di personale e di materiale; g) maresciallo, sergente maggiore, sergente graduato di truppa, militare semplice: i sottufficiali, i graduati di truppa e i militari semplici delle tre forze armate, secondo la corrispondenza dei gradi di cui alla tabella annessa al regolamento di disciplina militare; h) materiali: le armi; gli armamenti, le munizioni, le macchine, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, le derrate, i manufatti, le materie prime, le merci in genere e tutti gli altri oggetti destinati al servizio della difesa".