Art. 2.
                            Denominazione

  1.  Sotto  la denominazione di ente/distaccamento sono compresi gli
enti  /  distaccamenti secondo la classificazione dell'articolo 1 del
regolamento  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1976, n. 1076 (regolamento di amministrazione unificato).
  2.  Sotto la denominazione di alto comando periferico sono compresi
i  comandi  di  Corpo  d'armata,  i  comandi militari territoriali, i
comandi di divisione carabinieri e corrispondenti, il comando in capo
della  squadra  navale,  i  comandi  in capo di dipartimento militare
marittimo,  i  comandi militari marittimi autonomi ed i comandi delle
regioni aeree.
  3.   Sotto  la  denominazione  di  Ministero  vengono  comprese  la
Direzione  generale  delle  provvidenze  per il personale, gli uffici
centrali  e  le  altre  direzioni generali del Ministero della difesa
competenti per materia.
  4.  Sotto  la  denominazione  di autorita' centrale sono compresi i
capi  degli  stati  maggiori  della  Difesa  e  di  Forza  armata, il
segretario   generale   della  Difesa  e  direttore  nazionale  degli
armamenti, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
 
           Nota all'art. 2, comma 1:
            -  Il testo  dell'art. 1  del  regolamento approvato  con
          D.P.R.    5 giugno  1976, n.  1076,  recante: "Approvazione
          del regolamento  per l'amministrazione  e la   contabilita'
          degli       organismi   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica (pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  2  settembre  1977,  n.  239)  e'   il
          seguente:
            "Art.   1. -  Sotto le  denominazioni appresso  indicate,
          usate  nel presente regolamento, sono compresi:
            a)  comando  territoriale:  per   l'Esercito,  i  comandi
          militari territoriali;  per  la Marina,   i   comandi    in
          capo    di   dipartimento militare  marittimo  e i  comandi
          militari  marittimi autonomi;  per l'Aeronautica, i comandi
          di regione aerea;
            b) ente: i comandi, le direzioni e ogni altro  ufficio  o
          istituto di forza armata  o interforze, che  hanno gestione
          di  fondi   di bilancio con  resa  del  conto  direttamente
          agli organi  cui  e'  dovuto  il controllo amministrativo e
          contabile;
            c) distaccamento:  i comandi,  le navi, le   direzioni  e
          ogni  altro  ufficio  o    istituto  di  forza    armata  o
          interforze che  hanno comunque gestione    di  fondi     di
          bilancio,   ma   che   dipendono  per   la somministrazione
          di  tali   fondi   e    per   la   resa   della    relativa
          contabilita' nei propri rendiconti;
            d)   reparto:  le  unita'  organiche,  nonche'  quelle  a
          carattere interforze che sono comprese in altre   unita'  e
          che hanno gestione di fondi  e  di   materiali  nell'ambito
          dell'attivita'    amministrativa  dell'unita'  dalla  quale
          dipendono;
            e)   comandante      territoriale:   per   l'Esercito,  i
          comandanti militari  territoriali,  per    la  Marina,    i
          comandanti   in capo  di dipartimento militare marittimo  e
          i     comandanti  militari   marittimi      autonomi;   per
          l'Aeronautica, i comandanti di regione aerea;
            f)  comandante:    i  comandanti di   unita' organiche, i
          direttori dei servizi  territoriali, i  capi degli   uffici
          e    di  altri    istituti di forza armata o interforze che
          hanno amministrazione di personale e di materiale;
            g)  maresciallo, sergente  maggiore, sergente    graduato
          di   truppa, militare semplice: i sottufficiali, i graduati
          di truppa e i militari semplici  delle  tre  forze  armate,
          secondo  la  corrispondenza  dei  gradi di cui alla tabella
          annessa al regolamento di disciplina militare;
            h) materiali:  le armi; gli  armamenti, le munizioni,  le
          macchine, gli attrezzi,    i  mobili,    gli  utensili,  le
          derrate, i  manufatti, le materie prime, le merci in genere
          e  tutti  gli  altri  oggetti  destinati  al servizio della
          difesa".