Art. 3.
                            Contribuzioni

  1.  Gli  oneri  derivanti  dalla  gestione diretta, connessi con la
fruizione  dei  servizi  resi  dagli organismi di protezione sociale,
fatti  salvi  gli  apporti  di  cui  all'articolo  3  del regolamento
adottato  con  il  proprio  decreto,  di concerto con il Ministro del
tesoro,  in  pari  data,  sono  a totale carico degli utenti e devono
essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali
oneri  -  che  per  quanto  attiene  i  servizi  di mensa ed alloggio
effettivamente  fruiti  sono maggiorati di una quota ricognitoria del
10%  -  costituiscono  contribuzioni,  da  riassegnare  ai  sensi del
secondo  comma  dell'articolo  9  del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437,  convertito  con  legge  24  ottobre  1996,  n.  556, soggette a
periodico   adeguamento   in  base  alle  risultanze  di  un'apposita
contabilita' istituita per le spese anticipate dall'amministrazione.
 
           Nota all'art. 3, comma 1:
            -  Il  testo    dell'art. 9, comma 2,   del D.L. 8 agosto
          1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556,
          e' riportato nelle note alle premesse.