Art. 3. Contribuzioni 1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, in pari data, sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri - che per quanto attiene i servizi di mensa ed alloggio effettivamente fruiti sono maggiorati di una quota ricognitoria del 10% - costituiscono contribuzioni, da riassegnare ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilita' istituita per le spese anticipate dall'amministrazione.
Nota all'art. 3, comma 1: - Il testo dell'art. 9, comma 2, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' riportato nelle note alle premesse.