Art. 4. Organi centrali di indirizzo generale 1. L'autorita' centrale emana direttive di indirizzo generale in materia di: a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attivita' connesse; b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi; c) coordinamento e controllo delle attivita' svolte e verifica della loro rispondenza alle finalita' degli organismi; d) definizione delle disposizioni attuative per dare applicazione ai provvedimenti di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, ed all'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556. 2. Gli organi centrali di rappresentanza militare e, ove previsto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative saranno sentite in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volti anche a favorire l'integrazione interforze.
Note all'art. 4, comma 1, lettera d): - Il testo dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e' stato riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 9 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' riportato nelle note alle premesse.