Art. 4.
                Organi centrali di indirizzo generale

  1.  L'autorita'  centrale  emana direttive di indirizzo generale in
materia di:
    a)  pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale
e delle relative attivita' connesse;
    b)   programmazione   dell'impiego   dei  fondi  disponibili  sui
competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali
dei singoli organismi;
    c)  coordinamento  e  controllo delle attivita' svolte e verifica
della loro rispondenza alle finalita' degli organismi;
    d) definizione delle disposizioni attuative per dare applicazione
ai  provvedimenti di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993,
n.  559,  ed  all'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556.
  2.  Gli organi centrali di rappresentanza militare e, ove previsto,
le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  saranno
sentite  in  materia di indirizzo generale della pianificazione degli
interventi di protezione sociale possibilmente volti anche a favorire
l'integrazione interforze.
 
           Note all'art. 4, comma 1, lettera d):
            -  Il   testo dell'art. 5  della legge 23  dicembre 1993,
          n.  559, e' stato riportato nelle note alle premesse.
            - Il testo  dell'art. 9 del D.L. 8 agosto  1996, n.  437,
          convertito  con    legge  24   ottobre 1996,   n. 556,   e'
          riportato  nelle note  alle premesse.