Art. 5.
                 Organi di vigilanza e di controllo

  1.  Gli  alti  comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici
preposti,   azione   di  vigilanza,  coordinamento  e  controllo  sul
funzionamento   degli   organismi  di  protezione  sociale  istituiti
nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative
attivita' assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali
stabiliti dall'autorita' centrale.
  2. I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle
attivita'  secondo  le  modalita'  di  gestione  di cui ai successivi
articoli 7, 8, 9 e 10.
  3.  Il comandante dell'ente / distaccamento, presso cui l'organismo
di  protezione  sociale e' costituito, esercita diretta vigilanza sul
funzionamento   e  sulla  gestione  dell'organismo  stesso,  mediante
disposizioni  di  indirizzo  e coordinamento delle relative attivita'
volte al raggiungimento delle finalita' proprie dell'organismo.