Art. 7. Affidamento in concessione ad organizzazioni costituite fra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382. 1. L'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale e' affidato ad organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, su istanza delle medesime che comprovi il possesso di adeguata idoneita' tecnica ed economica per lo svolgimento delle attivita' stesse. 2. Il comandante dell'ente / distaccamento presso cui l'organismo e' costituito, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, l'opportunita' e la convenienza economica, sentito l'organismo di rappresentanza militare o le organizzazioni sindacali corrispondenti, previa autorizzazione dell'alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, delibera l'affidamento in concessione. 3. Il provvedimento di affidamento stabilisce i contenuti del rapporto in termini di durata, le modalita' di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione ed alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti. 4. Il provvedimento dovra' altresi' contenere le seguenti condizioni di carattere generale: a) la concessione e' conferita a rischio e pericolo del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa; b) l'amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facolta' di sospenderlo al sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attivita' affidate; c) l'esecuzione delle attivita' in affidamento non puo' essere ceduta neppure parzialmente ad enti o terzi se non previa autorizzazione dell'autorita' concedente; d) la concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'ente presso cui e' costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale; e) la concessione e' revocata per gravi irregolarita' o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attivita' affidate, dalla stessa autorita' che ha determinato l'affidamento; f) in relazione alle attivita' affidate il concessionario e' tenuto a costituire in favore dell'amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attivita' in affidamento ed a garanzia dei materiali di proprieta' dell'amministrazione; g) il personale preposto alle attivita' dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento dell'amministrazione; h) in caso di cessione a terzi dei servizi affidati, ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attivita' sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'organizzazione affidataria si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; i) il concessionario e' obbligato a stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidita' una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilita' civile verso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nell'organismo; l) il concessionario e' tenuto a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attivita' oggetto di concessione, nonche' quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi. 5. Il capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.
Nota all'art. 7, comma 1: - Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante: "Norme di principio sulla disciplina militare" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1978, n. 203, e' il seguente: "Art. 8. - I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma e' fatto loro divieto di svolgere attivita' sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa".