Art. 7. 
Affidamento  in  concessione  ad  organizzazioni  costituite  fra  il
personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11  luglio
                            1978, n. 382. 
 
  1. L'esercizio delle  attivita'  connesse  con  gli  interventi  di
protezione sociale e' affidato ad organizzazioni costituite ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, su istanza  delle
medesime che comprovi il possesso di adeguata  idoneita'  tecnica  ed
economica per lo svolgimento delle attivita' stesse. 
  2. Il comandante dell'ente / distaccamento presso  cui  l'organismo
e' costituito, accertata la sussistenza  dei  presupposti  di  legge,
l'opportunita' e la convenienza  economica,  sentito  l'organismo  di
rappresentanza militare o le organizzazioni sindacali corrispondenti,
previa autorizzazione dell'alto comando periferico da cui dipende  ai
sensi dell'articolo 5 del presente decreto, delibera l'affidamento in
concessione. 
  3. Il provvedimento  di  affidamento  stabilisce  i  contenuti  del
rapporto  in  termini  di  durata,  le  modalita'  di  dettaglio  per
l'espletamento del servizio,  e  regola  i  profili  organizzativi  e
patrimoniali, in relazione alla configurazione ed alle  esigenze  dei
singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti. 
  4.  Il  provvedimento  dovra'  altresi'   contenere   le   seguenti
condizioni di carattere generale: 
    a)  la  concessione  e'  conferita  a  rischio  e  pericolo   del
concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne  l'amministrazione
da qualsiasi  azione  o  molestia,  proveniente  da  chiunque  e  per
qualunque motivo,  in  dipendenza  dell'esercizio  della  concessione
stessa; 
    b) l'amministrazione condiziona  l'uso  dei  locali,  impianti  e
mezzi  conferiti,  riservandosi  la  facolta'   di   sospenderlo   al
sopravvenire  di  esigenze  funzionali  ed  organizzative   che   non
consentano l'ordinario svolgimento delle attivita' affidate; 
    c) l'esecuzione delle attivita' in affidamento  non  puo'  essere
ceduta  neppure  parzialmente  ad  enti  o  terzi   se   non   previa
autorizzazione dell'autorita' concedente; 
    d) la concessione decade, in  tutto  o  in  parte,  nei  casi  di
soppressione dell'ente  presso  cui  e'  costituito  l'organismo,  di
variazione  della  destinazione  degli  apporti  o  di   sopravvenute
esigenze di natura militare o funzionale; 
    e) la concessione e' revocata per gravi irregolarita' o  ripetuti
inadempimenti   del   concessionario,   accertati   insindacabilmente
dall'amministrazione  nell'esercizio   dei   poteri   di   direzione,
vigilanza  e  controllo  sulle  attivita'  affidate,   dalla   stessa
autorita' che ha determinato l'affidamento; 
    f) in relazione alle  attivita'  affidate  il  concessionario  e'
tenuto a costituire in favore dell'amministrazione adeguati  depositi
cauzionali relativi all'esercizio delle attivita' in affidamento ed a
garanzia dei materiali di proprieta' dell'amministrazione; 
    g)  il  personale  preposto  alle  attivita'  dell'organismo   di
protezione sociale deve essere di gradimento dell'amministrazione; 
    h) in caso di cessione a  terzi  dei  servizi  affidati,  ove  la
persona fisica titolare o il rappresentante della  persona  giuridica
che esercita le attivita' sia oggetto  di  provvedimenti  giudiziari,
anche   di   natura    cautelare,    ritenuti    dall'amministrazione
incompatibili con la  indiretta  cura  di  un  servizio  di  pubblico
interesse, l'organizzazione affidataria si impegna a  recedere  dalla
cessione, tenendo  salva  l'amministrazione  da  qualsiasi  forma  di
rivalsa da parte di terzi; 
    i) il concessionario e' obbligato a stipulare  a  sue  spese  con
compagnia di notoria solidita' una polizza assicurativa  di  adeguato
massimale a garanzia della responsabilita'  civile  verso  terzi  per
danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o  persone  comunque
presenti nell'organismo; 
    l) il concessionario e' tenuto a regolarizzare in  proprio  tutti
gli adempimenti fiscali  connessi  con  l'esercizio  delle  attivita'
oggetto di concessione, nonche' quelli assicurativi, previdenziali ed
assistenziali previsti dalle norme vigenti in  favore  del  personale
eventualmente assunto, tenendo salva l'amministrazione  da  qualsiasi
forma di rivalsa da parte di terzi. 
  5. Il capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento  stipula
l'atto negoziale relativo alla concessione. 
 
           Nota all'art. 7, comma 1:
            -  Il  testo  dell'art.  8 della legge 11 luglio 1978, n.
          382, recante:   "Norme   di principio   sulla    disciplina
          militare"  (pubblicata    nella  Gazzetta  Ufficiale del 21
          luglio 1978, n. 203, e' il seguente:
            "Art.  8.  -  I  militari  non possono   esercitare    il
          diritto     di  sciopero,      costituire      associazioni
          professionali   a   carattere sindacale, aderire  ad  altre
          associazioni sindacali.
            I  militari  in servizio di  leva e quelli richiamati  in
          temporaneo  servizio,  possono  iscriversi  o     permanere
          associati  ad  organizzazioni sindacali  di  categoria,  ma
          e'  fatto  loro  divieto  di  svolgere attivita'  sindacale
          quando  si  trovano  nelle    condizioni previste dal terzo
          comma dell'art. 5.
            La  costituzione    di  associazioni  o   circoli     fra
          militari  e' subordinata al preventivo assenso del Ministro
          della difesa".