Art. 8.
                 Affidamento in concessione ad enti

  1.  In  assenza di istanze da parte di organizzazioni costituite ai
sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, l'esercizio
delle  attivita'  connesse  con  gli interventi di protezione sociale
puo'  essere  affidato  ad  enti di diritto pubblico o privato con le
procedure e nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 7.
  2.  Ove  l'istanza  riguardi l'esercizio di attivita' di protezione
sociale  di  piu'  organismi,  essa  dovra'  assicurare  l'impegno ad
esercitare  nella  loro  totalita'  anche  nell'ipotesi di cessione a
terzi  di attivita' di singoli organismi che risultino economicamente
non convenienti.
  3.  Il  capo  servizio amministrativo provvede per la stipula della
relativa convenzione.
 
           Nota all'art. 8, comma 1:
            -    Il testo  dell'art. 8  della legge  11 luglio  1978,
          n.  382, e' riportato in nota all'articolo precedente.