Art. 8. Affidamento in concessione ad enti 1. In assenza di istanze da parte di organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale puo' essere affidato ad enti di diritto pubblico o privato con le procedure e nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 7. 2. Ove l'istanza riguardi l'esercizio di attivita' di protezione sociale di piu' organismi, essa dovra' assicurare l'impegno ad esercitare nella loro totalita' anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attivita' di singoli organismi che risultino economicamente non convenienti. 3. Il capo servizio amministrativo provvede per la stipula della relativa convenzione.
Nota all'art. 8, comma 1: - Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e' riportato in nota all'articolo precedente.