Art. 9. Affidamento in concessione a terzi 1. In mancanza di istanze di organizzazioni del personale costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 o di enti, l'amministrazione, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 7, procede all'affidamento in concessione a terzi, stipulando apposito atto negoziale con le procedure in forma semplificativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939. 2. L'atto negoziale di cui al precedente comma, in aggiunta alle condizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 7, dovra' altresi' contenere le clausole di seguito specificate: a) l'esercizio delle attivita' affidate in concessione non puo' essere ceduto, ne' in tutto ne' in parte; b) ove la persona fisica o un rappresentante della persona giuridica affidataria sia oggetto di provvedimenti giudiziari anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione non compatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'amministrazione determina la decadenza della concessione.
Note all'art. 9, comma 1: - Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e' riportato in nota all'art. 7. - Il testo del D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939, concernente: "Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1984, n. 57.