Art. 9.
                 Affidamento in concessione a terzi

  1.   In   mancanza  di  istanze  di  organizzazioni  del  personale
costituite  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n.
382  o di enti, l'amministrazione, nel rispetto delle norme di cui al
precedente  articolo  7,  procede  all'affidamento  in  concessione a
terzi,  stipulando  apposito atto negoziale con le procedure in forma
semplificativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5
dicembre 1983, n. 939.
  2.  L'atto  negoziale  di cui al precedente comma, in aggiunta alle
condizioni  di  cui  al  comma  4  del  precedente articolo 7, dovra'
altresi' contenere le clausole di seguito specificate:
    a)  l'esercizio  delle attivita' affidate in concessione non puo'
essere ceduto, ne' in tutto ne' in parte;
    b)  ove  la  persona  fisica  o  un  rappresentante della persona
giuridica  affidataria  sia oggetto di provvedimenti giudiziari anche
di  natura  cautelare,  ritenuti dall'amministrazione non compatibili
con  la  cura di un servizio di pubblico interesse, l'amministrazione
determina la decadenza della concessione.
 
           Note all'art. 9, comma 1:
            -    Il testo  dell'art. 8  della legge  11 luglio  1978,
          n.  382, e' riportato in nota all'art. 7.
            -  Il  testo del  D.P.R.  5   dicembre   1983, n.    939,
          concernente:    "Approvazione del regolamento per i lavori,
          le provviste ed i  servizi  da  eseguirsi  in  economia  da
          parte  degli  organi  centrali  e  periferici del Ministero
          della difesa"  e' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  del
          27 febbraio 1984, n. 57.