IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge 18  dicembre  1973,  n.  854, come  modificata  ed
integrata  dalla  legge  25  maggio  1989,  n.  211,  concernente  le
modalita' di  erogazione degli assegni, delle  pensioni ed indennita'
di accompagnamento  a favore dei  sordomuti, dei ciechi civili  e dei
mutilati ed invalidi civili;
  Visto  in particolare  l'articolo  12-bis della  legge 18  dicembre
1973, n. 854, che stabilisce  la procedura per apportare modifiche ed
integrazioni   alle  modalita'   di   erogazione  delle   provvidenze
economiche di cui trattasi:
  Vista  la legge  29  gennaio 1994,  n.  71, recante  trasformazione
dell'amministrazione delle  poste e  delle telecomunicazioni  in ente
pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta la necessita' di  apportare modifiche ed integrazioni alle
modalita' di erogazione dei benefici  economici in favore di invalidi
civili e sordomuti, disciplinate dalla  citata legge n. 854 del 1973,
al fine di accelerare e di semplificare le procedure;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla proposta  del Ministro dell'interno, d'intesa  con i Ministri
delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Agli  invalidi  civili,  ai   ciechi  civili  e  ai  sordomuti,
beneficiari delle pensioni, assegni e indennita' previste dalle norme
vigenti, le prefetture, in  relazione ai provvedimenti di concessione
adottati,   rilasciano  apposito   libretto,  che   reca  il   numero
d'iscrizione,  le  generalita' e  il  numero  di codice  fiscale  del
beneficiario, la categoria o le categorie di appartenenza, la data di
decorrenza  del  beneficio. Il  libretto  reca  inoltre, in  appositi
spazi,  la   fotografia  e  la   firma  dell'avente  diritto   o,  in
sostituzione,  quelle   del  tutore  o  del   rappresentante  legale,
autenticate ai sensi  della legge 4 gennaio 1968, n.  15. Il libretto
stesso e' documento valido ai  fini della riscossione dei benefici di
cui al presente articolo senza limiti di importo.
  2. La riscossione, senza limiti  di importo, e' altresi' consentita
a persona  munita di apposita  delega con firma autenticata  ai sensi
della  citata legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  dietro esibizione  del
libretto dell'assistito e di  un proprio documento di identificazione
personale.
Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il testo   dell'art. 12-bis  della  legge  18  dicembre
          1973,  n.  854,  come modificata e integrata dalla legge 25
          maggio 1989, n. 211, e' il seguente:
            "Art. 12-bis. - 1. Le modifiche o  le  integrazioni  alle
          modalita'  di  erogazione  delle    provvidenze  economiche
          disciplinate    dalla  presente  legge,  che    si  rendano
          successivamente  necessarie,  saranno stabilite con decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro
          dell'interno,    d'intesa  con   i  Ministri   delle  poste
          e  delle telecomunicazioni e del tesoro".
            - Del D.L. 1 dicembre   1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1994,  n. 71, si
          ritiene opportuno  riportare  di  seguito  il  testo  degli
          articoli 1, 2 e 11:
            "Art.  1    (Trasformazione  dell'Amministrazione   delle
          poste      e   delle   telecomunicazioni).       -       1.
          L'amministrazione  delle  poste  e  delle telecomunicazioni
          e'    trasformata      in     ente   pubblico     economico
          denominato  ente  ''Poste  italiane'',  con  effetto  dalla
          data  di efficacia dei   decreti di nomina    degli  organi
          previsti   dall'art. 3, che dovranno essere emanati entro e
          non oltre il 31 dicembre 1993.
            2.  Entro   il   31   dicembre   1996,   l'ente   ''Poste
          italiane''   e' trasformato in  societa' per  azioni. A tal
          fine,   entro      la   medesima   data,   il      Comitato
          interministeriale per la  programmazione economica delibera
          in   ordine  alla  proprieta'  ed   al  collocamento  delle
          partecipazioni      azionarie,  favorendone     la  massima
          diffusione tra  i risparmiatori. Lo  schema di delibera del
          Comitato  interministeriale  per     la      programmazione
          economica  e'   preventivamente   inviato  alle commissioni
          parlamentari  competenti  che esprimono   il   parere   nel
          termine di giorni trenta".
            "Art.   2   (Attivita' dell'Ente).  -  1.  L'ente ''Poste
          italiane'' svolge  le attivita'  e i  servizi   determinati
          nello    statuto  e   nel contratto di  programma, nonche',
          fino all'adozione  dei medesimi, le attivita' ed i  servizi
          esercitati   dall'Amministrazione   delle   poste  e  delle
          telecomunicazioni alla   data di entrata  in    vigore  del
          presente  decreto.   Restano   attribuite   al    Ministero
          delle   poste   e    delle  telecomunicazioni  le  funzioni
          indicate nell'art. 11.
            2.    Entro    il    31    marzo  1994   l'ente   ''Poste
          italiane''  stipula apposite convenzioni, aventi  efficacia
          a  partire dal 1 gennaio 1994, con il Ministero del tesoro,
          d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  la  Cassa depositi   e
          prestiti   ed   altri   enti  pubblici  per  le  rispettive
          competenze, al fine di regolare:
            a)  le    operazioni  afferenti  lo   svolgimento     del
          servizio    di  tesoreria, il   regime dei   flussi sia per
          quanto attiene   al sistema  delle    riscossioni  e    dei
          pagamenti  dello Stato  e  degli enti  del settore pubblico
          allargato    che  per  quanto  riguarda    i conti correnti
          postali e la  raccolta del risparmio postale,  con distinte
          modalita' che  assicurino  il rispetto  dei  flussi   e  la
          tempestivita'    delle  rilevazioni, fissando   le relative
          remunerazioni, da   rapportare sia agli  effettivi    costi
          sostenuti    dall'ente  ''Poste  italiane''   sia ai prezzi
          praticati    per  servizi    similari  anche   in     altri
          Paesi  dell'Unione  europea.  Tali  remunerazioni  potranno
          essere  riviste annualmente,  a  richiesta  di    uno   dei
          contraenti,  con  apposite convenzioni aggiuntive;
            b)  le    modalita' di movimentazione,  tra le sezioni di
          tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi  con  le
          anzidette operazioni".
            "Art.    11  (Attribuzioni    del Ministero).   - 1.   Il
          Ministero    delle  poste  e      delle   telecomunicazioni
          sovraintende   ai    servizi  postali,  di  bancoposta,  di
          telecomunicazioni: esercita direttamente   le  funzioni  di
          regolamentazione   nonche'     i  poteri     di  indirizzo,
          coordinamento, vigilanza  e    controllo  previsti    dalla
          legge:  rappresenta    il  Governo nelle sedi comunitarie e
          internazionali: analizza e studia, anche con appositi piani
          di ricerca, sul   piano  nazionale  ed  internazionale,  le
          prospettive  di  evoluzione economica,  tecnica e giuridica
          dei settori delle poste  e delle  telecomunicazioni; adotta
          e pubblica  le norme tecniche  per  la  omologazione  e  la
          utilizzazione    degli   apparati terminali    suscettibili
          di   essere   collegati   direttamente    o  indirettamente
          alle    reti  di  telecomunicazione e   rilascia i relativi
          certificati;      omologa    le      apparecchiature     di
          telecomunicazioni;    rilascia   le       concessioni,   le
          autorizzazioni  e    le  licenze,  approvando  le  relative
          convenzioni  e vigila   sul rispetto degli obblighi in esse
          previsti;    definisce  le    norme    tecniche  e,      in
          considerazione   degli interessi degli utenti, i livelli di
          qualita' dei servizi; predispone i  piani di   ripartizione
          e    di assegnazione  delle radiofrequenze  e vigila  sulla
          loro   applicazione, prestando   assistenza   tecnica    al
          Garante per la radiodiffusione e l'editoria".
            -   Il   testo   dell'art.  17 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59, e'
          il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,    possono   essere emanati   i regolamenti  per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
 
 Note all'art. 1:
            - Si riporta di seguito il testo dell'art. 20 della legge
          4  gennaio   1968,   n.   15,   sull'autenticazione   delle
          sottoscrizioni:
            "Art.  20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  - La
          sottoscrizione di  istanze da  produrre agli  organi  della
          pubblica  amministrazione  puo'   essere autenticata,   ove
          l'autenticazione     sia  prescritta,     dal   funzionario
          competente  a  ricevere la  documentazione, o da un notaio,
          cancelliere, segretario  comunale,  o    altro  funzionario
          incaricato dal sindaco.
            L'autenticazione  deve  essere  redatta  di  seguito alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico  ufficiale,  che  la  sottoscrizione   stessa   e'
          stata   apposta in   sua   presenza,   previo  accertamento
          dell'identita' della persona che sottoscrive.
            Il  pubblico  ufficiale   che autentica deve indicare  le
          modalita'  di  identificazione,  la    data  e   il   luogo
          dell'autenticazione,   il  proprio  nome  e    cognome,  la
          qualifica  rivestita, nonche' apporre  la propria firma per
          esteso ed il timbro dell'ufficio.
            Per  l'autenticazione delle  firme  apposte sui   margini
          dei    fogli intermedi   e'   sufficiente  che  il pubblico
          ufficiale  aggiunga  la propria firma".
            - L'art.  3, comma 11, della  legge 15 maggio 1997,    n.
          127  (Misure urgenti   per  lo  snellimento  dell'attivita'
          amministrativa  e  dei procedimenti    di   decisione     e
          di      controllo)   stabilisce:    "La sottoscrizione,  in
          presenza  del dipendente  addetto, di  istanze da  produrre
          agli  organi  della amministrazione pubblica ed  ai gestori
          o  esercenti  di  pubblici  servizi,  non  e'  soggetta  ad
          autenticazione".