Art. 4.
  1. La riscossione delle  provvidenze economiche di cui all'articolo
1, comma 1,  avviene entro il termine massimo di  trenta giorni dalle
date di scadenza previste al comma  3 dell'articolo 2; il termine che
scade in  giorno festivo e'  prorogato di diritto al  giorno seguente
non festivo.
  2.  Le  prefetture  rimettono   in  pagamento,  secondo  le  stesse
modalita'  informatiche  indicate  nell'articolo  2,  comma  1,  alla
scadenza  successiva,  i  ratei   di  provvidenze  eventualmente  non
riscossi.  I  ratei  non  riscossi entro  due  anni  da  quest'ultima
scadenza sono prescritti.