Art. 4. 1. La riscossione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 1, comma 1, avviene entro il termine massimo di trenta giorni dalle date di scadenza previste al comma 3 dell'articolo 2; il termine che scade in giorno festivo e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 2. Le prefetture rimettono in pagamento, secondo le stesse modalita' informatiche indicate nell'articolo 2, comma 1, alla scadenza successiva, i ratei di provvidenze eventualmente non riscossi. I ratei non riscossi entro due anni da quest'ultima scadenza sono prescritti.