IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma  dell'articolo  2  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421 e, in
particolare,  l'articolo  20 del testo sostituito dall'articolo 6 del
decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 13 febbraio 1997;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400,
effettuata con nota 7 marzo 1997, n. 2541 / 70;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Istituzione del servizio di controllo interno
  1.  E'  istituito  il  servizio  di  controllo  interno, posto alle
dirette dipendenze del Ministro, in posizione di autonomia.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.  28  dicembre
          1985,n.  1092, al solo fine di facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali e' operato  il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alla premesse:
            -    Il      D.Lgs.    n.    29    /      1993      reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico    impiego, a norma dell'art. 2 della
          legge 23  ottobre 1992, n. 421".   Si  trascrive  il  testo
          del  relativo  art.  20,  come sostituito dall'art. 6   del
          D.Lgs. 10 novembre 1993, n.  470:
            "Art.  20  (Verifica  dei    risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.    I    dirigenti   generali   ed   i
          dirigenti  sono  responsabili  del risultato dell'attivita'
          svolta  dagli    uffici  ai  quali  sono  preposti,   della
          realizzazione    dei  programmi    e  dei    progetti  loro
          affidati in relazione  agli  obiettivi  dei  rendimenti   e
          dei    risultati    della  gestione finanziaria, tecnica ed
          amministrativa, incluse le  decisioni  organizzative  e  di
          gestione   del   personale.  All'inizio  di  ogni  anno,  i
          dirigenti presentano al direttore  generale,  e  questi  al
          Ministro,  una  relazione  sull'attivita'  svolta nell'anno
          precedente.
            2.   Nelle amministrazioni   pubbliche,  ove    gia'  non
          esistano,  sono  istituiti servizi di controllo interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante   valutazioni   comparative   dei   costi   e  dei
          rendimenti, la realizzazione  degli obiettivi, la  corretta
          ed   economica      gestione  delle     risorse  pubbliche,
          l'imparzialita'  ed    il  buon    andamento    dell'azione
          amministrativa.    I  servizi  o  nuclei determinano almeno
          annualmente, anche  su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
            3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in  posizione  di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione politica. Ad essi  e'    attribuito,  nell'ambito
          delle     dotazioni     organiche  vigenti,    un  apposito
          contingente  di  personale. Puo'  essere  utilizzato  anche
          personale  gia'  collocato fuori   ruolo.   Per    motivate
          esigenze,   le amministrazioni  pubbliche possono  altresi'
          avvalersi  di consulenti esterni,  esperti  in tecniche  di
          valutazione  e nel  controllo  di gestione.
            4.  I  nuclei  di   valutazione, ove   istituiti,    sono
          composti    da  dirigenti  generali    e  da  esperti anche
          esterni alle  amministrazioni.    In  casi  di  particolare
          complessita',  il  Presidente del Consiglio puo' stipulare,
          anche   cumulativamente    per    piu',    amministrazioni,
          convenzioni  apposite  con  soggetti    pubblici  o privati
          particolarmente qualificati.
            5. I servizi   e  nuclei  hanno  accesso  ai    documenti
          amministrativi  e possono   richiedere,   oralmente   o per
          iscritto,  informazioni  agli uffici pubblici.  Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi generali di   direzione.  Gli  uffici  di  controllo
          interno  delle amministrazioni   territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
            6.    I    comitati  provinciali     delle      pubbliche
          amministrazioni  e    i comitati   metropolitani   di   cui
          all'art. 18  del  decreto-legge  24 novembre 1990, n.  344,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla  legge 23 gennaio
          1991,  n. 21, e al  decreto del Presidente del    Consiglio
          dei Ministri  10 giugno  1992,  si avvalgono  degli  uffici
          di   controllo interno delle amministrazioni territoriali e
          periferiche.
            7. All'istituzione degli  uffici di cui al comma  2    si
          provvede  con  regolamenti   delle singole  amministrazioni
          da emanarsi  entro il  1 febbraio   1994.   E'   consentito
          avvalersi, sulla  base  di  apposite convenzioni, di uffici
          gia' istituiti in altre amministrazioni.
            8.   Per   la  Presidenza  del   Consiglio  dei  Ministri
          e  per  le amministrazioni  che esercitano  competenze   in
          materia  di difesa  e sicurezza dello  Stato, di polizia  e
          di  giustizia,  le    operazioni  di  cui al   comma 2 sono
          effettuate dal Ministro  per i dirigenti   e dal  Consiglio
          dei  Ministri  per i  dirigenti  generali. I  termini e  le
          modalita' di attuazione del procedimento  di  verifica  dei
          risultati  da  parte    del  Ministro    competente   e del
          Consiglio  dei Ministri  sono stabiliti rispettivamente con
          regolamento   ministeriale e  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  da  adottarsi  entro  sei mesi, ai sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            9.    L'inossevanza   delle direttive   e   i   risultati
          negativi   della gestione     finanziaria    tecnica      e
          amministrativa      comportano,    in  contraddittorio,  il
          collocamento a disposizione per la durata massima  di    un
          anno,    con    conseguente    perdita    del   trattamento
          economico accessorio   connesso alle   funzioni.  Per    le
          amministrazioni   statali tale  provvedimento  e'  adottato
          dal   Ministro   ove   si   tratti   di dirigenti  e    dal
          Consiglio    dei  Ministri  ove    si tratti   di dirigenti
          generali.    Nelle  altre    amministrazioni,    provvedono
          gli   organi amministrativi    di  vertice.   Per   effetto
          del  collocamento   a disposizione  non  si puo'  procedere
          a  nuove nomine  a  qualifiche dirigenziali.  In caso    di
          responsabilita'    particolarmente grave   o reiterata, nei
          confronti dei   dirigenti  generali  o    equiparati,  puo'
          essere  disposto -  in contraddittorio - il collocamento  a
          riposo per ragioni  di  servizio, anche  se  non  sia   mai
          stato      in     precedenza  disposto  il  collocamento  a
          disposizione; nei confronti dei dirigenti si  applicano  le
          disposizioni del codice civile.
            10.     Restano   ferme    le  disposizioni   vigenti  in
          materia        di    responsabilita'     penale,     civile
          amministrativocontabile   e  disciplinare  previste  per  i
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
            11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il
          personale delle qualifiche dirigenziali  delle    forze  di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate".
            - Il  comma 3 dell'art.  17 della legge  n. 400 /    1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.