Art. 2.
        Compiti e attivita' del servizio di controllo interno
  1.  Il  servizio di controllo ha il compito di verificare, mediante
valutazioni  comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
degli  obiettivi,  la  corretta  ed  economica gestione delle risorse
attribuite   ed   introitate,  nonche'  l'imparzialita'  ed  il  buon
andamento dell'azione amministrativa. In particolare:
  a)    accerta   la   rispondenza   dei   risultati   dell'attivita'
amministrativa  alle  prescrizioni  ed  agli  obiettivi  stabiliti in
disposizioni  normative  e  nelle direttive emanate dal Ministro e ne
verifica  l'efficienza,  l'efficacia  e  l'economicita',  nonche'  la
trasparenza,  l'imparzialita'  ed  il buon andamento anche per quanto
concerne  la  rispondenza  dell'erogazione  dei trattamenti economici
accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro;
  b)  svolge  il  controllo di gestione sull'attivita' amministrativa
dei  servizi  e  delle  altre  unita'  organizzative  e  riferisce al
Ministro   sull'andamento   della  gestione,  evidenziando  le  cause
dell'eventuale   mancato   raggiungimento   dei   risultati,  con  la
proposizione   dei   possibili   rimedi   e   la  segnalazione  delle
irregolarita' eventualmente riscontrate;
  c)  stabilisce  annualmente,  anche  su  indicazione del Ministro e
d'intesa  con  i  responsabili  dei  servizi  e  delle  altre  unita'
organizzative,  i parametri e gli indici di riferimento del controllo
sull'attivita' amministrativa;
  d)  esercita  ogni  altra  funzione attribuitagli dalla legge e dal
regolamento.
  2. Il servizio di controllo ha accesso ai documenti amministrativi,
puo'  richiedere  ai  servizi  ed  alle  altre  unita' organizzative,
oralmente  o  per  iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' disporre
ispezioni ed accertamenti diretti.
  3.   I   risultati   dell'attivita'   del  servizio  sono  riferiti
trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.