Art. 2. Compiti e attivita' del servizio di controllo interno 1. Il servizio di controllo ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare: a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicita', nonche' la trasparenza, l'imparzialita' ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro; b) svolge il controllo di gestione sull'attivita' amministrativa dei servizi e delle altre unita' organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati, con la proposizione dei possibili rimedi e la segnalazione delle irregolarita' eventualmente riscontrate; c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa con i responsabili dei servizi e delle altre unita' organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attivita' amministrativa; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dal regolamento. 2. Il servizio di controllo ha accesso ai documenti amministrativi, puo' richiedere ai servizi ed alle altre unita' organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' disporre ispezioni ed accertamenti diretti. 3. I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.