Art. 3.
       Direzione e struttura del servizio di controllo interno
  1.  Alla direzione del servizio e' preposto un collegio, denominato
collegio per il controllo interno, composto da due dirigenti generali
dei  ruoli  del Ministero dei lavori pubblici e da un membro esterno,
con   funzioni   di   presidente,   scelto  tra  i  magistrati  delle
giurisdizioni  superiori  amministrative  e  contabili,  gli avvocati
dello  Stato  e  i  professori  universitari  ordinari,  nominati con
decreto del Ministro.
  2.  I  dirigenti  generali  che  fanno  parte  del  collegio per il
controllo  interno  non possono contemporaneamente essere titolari di
uffici operativi.
  3.  Sono  addetti al servizio tre dirigenti dei ruoli del Ministero
dei  lavori  pubblici,  oltre  ad un nucleo appartenente alle diverse
qualifiche funzionali, in numero non superiore alle quindici unita'.
  4.  Il  decreto  di  nomina determina le spese di funzionamento del
collegio,   che   non  possono  comportare,  complessivamente,  oneri
aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi
al  trattamento  di  missione  eventualmente dovuto. Ai componenti il
collegio  per il controllo interno e al personale del servizio di cui
al  comma  3  e'  riconosciuto il trattamento economico del personale
addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro,
con  corrispondente  riduzione  numerica del contingente di personale
assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 marzo 1997
                                                   Il Ministro: Costa
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1997
  Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 328