Art. 3. Direzione e struttura del servizio di controllo interno 1. Alla direzione del servizio e' preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, composto da due dirigenti generali dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici e da un membro esterno, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato e i professori universitari ordinari, nominati con decreto del Ministro. 2. I dirigenti generali che fanno parte del collegio per il controllo interno non possono contemporaneamente essere titolari di uffici operativi. 3. Sono addetti al servizio tre dirigenti dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, oltre ad un nucleo appartenente alle diverse qualifiche funzionali, in numero non superiore alle quindici unita'. 4. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto. Ai componenti il collegio per il controllo interno e al personale del servizio di cui al comma 3 e' riconosciuto il trattamento economico del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, con corrispondente riduzione numerica del contingente di personale assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 marzo 1997 Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1997 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 328