Art. 5 
                       Avvio del procedimento 
 
  1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale
sono indicati: 
    a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; 
    b)  il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per   definire
l'accertamento con adesione. 
  2. La richiesta di chiarimenti inviata  al  contribuente  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo 1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e  volumi
d'affari sulla base di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche
invito al contribuente per l'eventuale definizione  dell'accertamento
con adesione. 
  3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio  delle   entrate,
l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo  aver  controllato
la posizione del contribuente  riguardo  alle  imposte  sui  redditi,
richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione
degli  elementi  in  suo  possesso,  rilevanti  per  la   definizione
dell'accertamento con adesione e invia  al  contribuente  l'invito  a
comparire di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
dell'imposta sul  valore  aggiunto,  che  puo'  delegare  un  proprio
funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto, anche di propria iniziativa,  trasmette  all'ufficio
distrettuale  delle  imposte  dirette,  gli  elementi   idonei   alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli  54  e
55 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
 
Note all'art. 5:
           - Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989,
          n.  69 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1989), recante
          "Disposizioni urgenti in materia di IRPEF e  versamento  di
          acconto   delle   imposte   sui   redditi,   determinazione
          forfetaria del reddito e, dell'IVA, nuovi  termini  per  la
          presentazione  delle  dichiarazioni da parte di determinate
          categorie  di   contribuenti,   sanatoria   d'irregolarita'
          formali   e   di   minori   infrazioni,  ampliamento  degli
          imponibili  e  contenimento  delle  elusioni,  nonche'   in
          materia  di  aliquote  IVA  e  di  tasse sulle CC.GG" e' il
          seguente: "1. Indipendentemente dalle  disposizioni  recate
          dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, e
          dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  gli
          uffici  delle  entrate  possono  determinare induttivamente
          l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume  d'affari
          sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11,
          tenendo  conto  di altri elementi eventualmente in possesso
          dell'ufficio    specificamente    relativi    al    singolo
          contribuente. La disposizione si applica nei  riguardi  dei
          soggetti  diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
          si avvalgono  della  disciplina  di  cui  all'art.  79  del
          medesimo  testo  unico e degli esercenti arti e professioni
          che abbiano conseguito, nel periodo  d'imposta  precedente,
          compensi  per  un  ammontare non superiore a 360 milioni di
          lire e che non abbiano optato per il  regime  ordinario  di
          contabilita'.    L'accertamento  e'  effettuato,  a pena di
          nullita',  previa  richiesta  al  contribuente,  anche  per
          lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
          iscritto  entro  sessanta  giorni.  Nella  risposta  devono
          essere  indicati  i  motivi  per  cui,  in  relazione  alle
          specifiche  condizioni  di  esercizio   dell'attivita',   i
          ricavi,  i  compensi  o  i  corrispettivi  dichiarati  sono
          inferiori  a  quelli   risultanti   dall'applicazione   dei
          coefficienti.   I  motivi  non  addotti  in  risposta  alla
          richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in
          sede di impugnazione dell'atto  di  accertamento;  di  cio'
          l'Amministrazione    finanziaria    deve    informare    il
          contribuente contestualmente alla richiesta".
           - Si riporta il testo degli articoli 54 e 55 del D.P.R. 26
          ottobre 972, n. 633:
           "Art. 54  (Rettifica  delle  dichiarazioni).  -  L'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede alla rettifica
          della dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente
          quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
          dovuta  ovvero  una  eccedenza  detraibile  o  rimborsabile
          superiore a quella spettante.
           L'infedelta' della dichiarazione,  qualora  non  emerga  o
          direttamente  dal contenuto di essa o dal confronto con gli
          elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli
          27 e 33 e con le  precedenti  dichiarazioni  annuali,  deve
          essere  accertata  mediante  il  confronto tra gli elementi
          indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri
          di cui agli articoli 23, 24 e 25 e  mediante  il  controllo
          della    completezza,   esattezza   e   veridicita'   delle
          registrazioni  sulla  scorta   delle   fatture   ed   altri
          documenti,  delle risultanze di altre scritture contabili e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le  false  o  inesatte
          indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
          risultanze, dati e notizie a norma  dell'art.  53  o  anche
          sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
           L'ufficio   puo'   tuttavia   procedere   alla   rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del   contribuente   qualora   l'esistenza   di  operazioni
          imponibili, per  ammontare  superiore  a  quello,  indicato
          nella  dichiarazione,  o,  l'inesattezza  delle indicazioni
          relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione,
          risulti in modo certo e diretto, e non in  via  presuntiva,
          da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e
          4)  dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni
          di altri contribuenti o da verbali  relativi  ad  ispezioni
          eseguite  nei  confronti  di altri contribuenti, nonche' da
          altri atti e documenti in suo possesso.
           Se vi e pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio
          puo' provvedere, prima della scadenza del  termine  per  la
          presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento
          delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli
          articoli  27  e  33. Le disposizioni del precedente periodo
          non si applicano nei  casi  previsti  dall'art.  60,  sesto
          comma.
           Senza  pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei
          termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta  sul
          valore  aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal
          Centro informativo delle tasse e  delle  imposte  indirette
          sugli  affari,  dalla  Guardia  di  finanza  o da pubbliche
          amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati   in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono di stabilire  l'esistenza  di  corrispettivi  in
          tutto  o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
          in parte non spettanti, puo'  limitarsi  ad  accertare,  in
          base  agli  elementi  predetti,  l'imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta o il minor credito spettante.
           Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare
          applicazione anche con riguardo all'accertamento  induttivo
          del  volume di affari, di cui all'art. 12 del decreto-legge
          2 marzo 1989, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  27  aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni,
          tenendo  conto  dell'indicazione  dei  motivi  addotti  dal
          contribuente  con  le  modalita'  di  cui  al comma 1 dello
          stesso art. 12.
           Gli  avvisi  di  accertamento  parziale   possono   essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimeno. La  notifica  si  considera  avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto al
          casa.
           Gli  avvisi  di  accertamento  parziale   sono   annullati
          dall'ufficio  che  li  ha  emessi  se, dalla documentazione
          prodotta dal contribuente, risultano infondati in  tutto  o
          in parte".
           "Art.  55  (Accertamento  induttivo). - Se il contribuente
          non  ha  presentato  la  dichiarazione  annuale   l'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  puo' procedere in ogni
          caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
          dalla previa ispezione della contabilita'.    In  tal  caso
          l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
          sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
          notizie   comunque   raccolti   o   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio e sono  computati  in  detrazione  soltanto  i
          versamenti  eventualmente  eseguiti  dal  contribuente e le
          imposte detraibili ai sensi dell'art.  19 risultanti  dalle
          liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
           Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se
          la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione e il
          contribuente  non  ha  provveduto,  entro trenta giorni dal
          ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio  dell'imposta
          sul   valore   aggiunto,  alla  sottoscrizione  o  reca  le
          indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza  le
          distinzioni  e  specificazioni ivi richieste, sempreche' le
          indicazioni stesse non siano state regolarizzate  entro  il
          mese   successivo   a   quello   di   presentazione   della
          dichiarazione. Le  disposizioni  stesse  si  applicano,  in
          deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti
          ipotesi:
           1)  quando  risulta,  attraverso  il  verbale di ispezione
          redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente  non  ha
          tenuto,  ha  rifiutato  di  esibire o ha comunque sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre scritture contabili obbligatorie a  norma  del  primo
          comma  dell'art.  2214  del  codice civile e delle leggi in
          materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni  di
          tali registri e scritture;
           2)   quando  dal  verbale  di  ispezione  risulta  che  il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante  delle  operazioni  ovvero  non ha conservato, ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
           3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o
          annotazioni accertate ai  sensi  dell'art.  54,  ovvero  le
          irregolarita'  formali dei registri e delle altre scritture
          contabili risultanti dal verbale di ispezione,  sono  cosi'
          gravi,  numerose  e  ripetute  da  rendere inattendibile la
          contabilita' del contribuente.
           Se  vi  e'  pericolo  per  la   riscossione   dell'imposta
          l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione  di  anno  solare gia' decorsa, senza attendere la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e  con  riferimento  alle  liquidazioni  prescritte   dagli
          articoli 27 e 33".