Art. 8.
                       Adempimenti successivi

  1.  Il  versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento
con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto
di  cui  all'articolo  7,  mediante delega ad una banca autorizzata o
tramite  il  concessionario del servizio di riscossione competente in
base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.
  2.  Le  somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un
massimo  di  otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici  rate  trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni
di  lire.  L'importo  della  prima  rata  e' versato entro il termine
indicato  nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti
gli   interessi   al   saggio   legale,   calcolati   dalla  data  di
perfezionamento  dell'atto  di  adesione, e per il versamento di tali
somme  il contribuente e' tenuto a prestare garanzia con le modalita'
di   cui   all'articolo  38-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del
detto importo, aumentato di un anno.
  3.  Entro  dieci  giorni  dal  versamento  dell'intero importo o di
quello  della  prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la
quietanza  dell'avvenuto  pagamento e la documentazione relativa alla
prestazione  della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia
dell'atto di accertamento con adesione.
  4.  Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite
ulteriori modalita' per il versamento di cui ai commi 1 e 2.
 
Nota all'art. 8:
           - Il testo dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          633, e' il seguente:
           "Art.  38-bis  (Esecuzione  dei  rimborsi).  -  I rimborsi
          previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta  in
          sede di dichiarazione annuale entro tre mesi dalla scadenza
          del termine di presentazione della dichiarazione prestando,
          prima  dell'esecuzione  del rimborso e per la durata di due
          anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o  garantiti
          dallo  Stato,  al  valore  di  borsa,  ovvero  fideiussione
          rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le
          casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.
          38,  o  da  una  impresa   commerciale   che   a   giudizio
          dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di
          solvibilita'  o mediante polizza fideiussoria rilasciata da
          un  istituto  o  impresa  di  assicurazione.  Sulle   somme
          rimborsate  si applicano gli interessi in ragione del 5 per
          cento,  annuo,  con  decorrenza  dal   novantesimo   giorno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione, non computando il periodo intercorrente  tra
          la  data di notifica della richiesta di documenti e la data
          della loro consegna, quando superi quindici giorni.
           Il  contribuente  puo' ottenere il rimborso in relazione a
          periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie  indicate
          nel  comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a)
          e b) del terzo comma dell'art. 30.
           Quando  sia  stato  constatato  nel  relativo  periodo  di
          imposta  uno  dei  reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
          5), del decreto-legge 10 luglio l982, n.  429,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1982. n. 516,
          l'esccuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti  e'
          sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
          valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
          illecitamente  emessi  od utilizzati, fino alla definizione
          del relativo procedimento penale.
           Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e  al  pagamento
          degli  interessi provvede il competente ufficio utilizzando
          i fondi della riscossione,  eventualmente  aumentati  delle
          somme  riscosse  da  altri  uffici  dell'imposta sul valore
          aggiunto.  Ai  fini   della   formazione   della   giacenza
          occorrente  per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata
          dilazione  per  il   versamento   all'erario   dell'imposta
          riscossa.  Ai  rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i
          normali stanziamenti di bilancio.
           Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con  il
          Ministro  del  tesoro  sono stabiliti le modalita' relative
          all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
          la richiesta dei  rimborsi  relativi  a  periodi  inferiori
          all'anno  e  per la loro esecuzione. Sono altresi stabiliti
          le modalita' ed i termini relativi alla  dilazione  per  il
          versamento  all'erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le
          modalita' relative alla  presentazione  della  contabilita'
          amministrativa  e  al  trasferimento  dei  fondi tra i vari
          uffici.
           Se successivamente al rimborso viene notificato avviso  di
          rettifica  o  accertamento  il contribuente, entro sessanta
          giorni, deve versare  all'ufficio  le  somme  che  in  base
          all'avviso   stesso   risultano  indebitamente  rimborsate,
          insieme con gli interessi del 5 per cento annuo dalla  data
          del  rimborso,  a  meno che non presti la garanzia prevista
          nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
          definitivo".