(Allegato)
                              ALLEGATO 
                 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI 
                             CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997, N. 130 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, dopo le parole: "territorio nazionale" sono  inserite
le seguenti: "ed in particolare nelle aree protette"; le  parole:  "e
degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale  dello  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: ", alla gestione ed al potenziamento degli
elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione
e al potenziamento di attrezzature,  equipaggiamento  e  mezzi  delle
relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo"; 
    al comma 2, dopo la parola: "comunque" e' inserita  la  seguente:
"indifferibilmente"; 
    al  comma  3,  dopo  le  parole:  "all'approvvigionamento"   sono
inserite le seguenti: ", nonche' al potenziamento"; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis. Al comma 115 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Il
contingente degli ausiliari di leva del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000  unita'  all'anno,  come
previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, 
n. 996"". 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, lettera b), numero 3) nell'alinea, le  parole:  "dopo
la  lettera  i)  e'  aggiunta  la  seguente"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dopo  la  lettera  i)  sono  aggiunte  le  seguenti";  nel
capoverso i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  nei
comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e  Messina";  dopo
il capoverso i-bis) e' aggiunto il seguente: 
    "i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con  caratteristiche
di edilizia  residenziale  pubblica  per  far  fronte  alle  esigenze
abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers", 
    al medesimo comma 1, lettera c), le parole: "relativi alla Val di
Noto" sono sostituite dalle seguenti: "relativi al Val di Noto"; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Ai nuclei familiari gia' residenti in immobili dichiarati
inabitabili a causa degli eventi  sismici  del  dicembre  1990  nelle
province di Siracusa, Catania e Ragusa e'  corrisposta  un'indennita'
di locazione di unita'  immobiliare  destinata  ad  abitazione.  Alla
liquidazione di tale indennita' provvede  la  prefettura  competente,
previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da
copia del contratto di locazione. L'indennita', pari all'80 per cento
dell'importo del canone e  comunque  non  superiore  a  lire  500.000
mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e  viene
liquidata in unica soluzione  anche  prima  della  scadenza  di  tale
periodo. 
    1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato  in  lire
700 milioni per l'anno  1997,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per  l'anno  1997,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri."; 
    al comma 4, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera  senza  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che e' composto da tre
rappresentanti della Regione siciliana e da  tre  rappresentanti  del
Dipartimento della protezione civile". 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    "ART. 2-bis. -  (Esperti  tecnico-amministrativi)  -  1.  Per  le
finalita' di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1
del  decreto-  legge  26  luglio   1996,   n.393,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento
della protezione  civile  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di  esperti
tecnico-amministrativi fino a dieci unita' con contratto  di  diritto
privato annuale. 
    2. All'onere derivante dal  comma  1,  determinato  in  lire  800
milioni  per  l'anno  1997,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per  l'anno  1997,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    ART. 2-ter. - (Disposizioni per personale addetto alla protezione
civile) - 1. Al  fine  di  potenziare  le  strutture  periferiche  di
protezione civile, il personale di  cui  all'articolo  10,  comma  4,
della legge 28 ottobre  1986,  n.  730,  gia'  inquadrato  nei  ruoli
dell'area del supporto amministrativo-contabile del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
609,  transita  a  domanda  nei  ruoli  dell'Amministrazione   civile
dell'interno per le esigenze degli uffici ove il  medesimo  personale
prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli. 
    2. Ai fini indicati nel comma  1,  il  personale  interessato  e'
tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    ART. 2-quater. - (Provvidenze a favore della regione Umbria) - 1.
Ai fini della  riattazione  e  ricostruzione  degli  edifici  privati
distrutti  o  gravemente   danneggiati   a   seguito   dei   dissesti
idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre  e  dicembre  1996  e
gennaio  1997  e'  assegnato  alla  regione  Umbria   un   contributo
straordinario di lire  2  miliardi  per  l'anno  1997.  Un  ulteriore
contributo di lire 10 miliardi e' assegnato alla regione  Umbria  per
dare avvio alla riparazione degli  edifici  pubblici  e  privati  del
centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio
1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario
di recupero tenendo conto della pericolosita' sismica e del  dissesto
idrogeologico  che  interessano  l'abitato.  All'onere  di  lire   12
miliardi  per  1'anno  1997  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1997, allo scopo  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro. 
    ART. 2-quinquies. - (Evento sismico  del  12  maggio  1997  nella
regione  Umbria)  -  1.  I   contributi   di   cui   all'articolo   7
dell'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   per    il
coordinamento della  protezione  civile  26  maggio  1997,  n.  2589,
possono essere elevati, nel limite dello stanziamento gia' assegnato,
sino  a  lire  30  milioni  e  ricomprendono  anche  la   spesa   per
l'attuazione  del  miglioramento  sismico,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre l995, n. 560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e
secondo le prescrizioni  tecniche  del  comitato  tecnico-scientifico
previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza citata. 
    ART. 2-sexies. - (Disposizioni concernenti i beni culturali) - 1.
Per gli interventi da realizzare sui  beni  culturali  situati  nelle
aree colpite da eventi  calamitosi,  il  limite  di  spesa  stabilito
dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1  marzo  1975,  n.  44,  e
dall'articolo 4,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della
legge 29 dicembre 1990, n. 431, e' duplicato. 
    ART. 2-septies. - (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge  29
dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1996, n. 74)  -  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  29
dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1996, n. 74, le parole: "eventi alluvionali" sono sostituite
dalle seguenti: "eventi calamitosi"". 
    All'articolo 4: 
    al comma 1, dopo le parole: "protezione civile," sono inserite le
seguenti: "sentito il Ministero dei lavori pubblici,"; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    "3-bis. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1  della  legge
28  ottobre  1986,  n.  730,  come  modificata   dal   comma   15-ter
dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, dopo le parole: 
"da realizzare nel centro storico  della  citta'"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e interventi di riparazione e/o ricostruzione  relativi  a
progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati  dal  sisma
del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo
delimitano, al  fine  di  eliminare  il  pericolo  esistente  per  la
pubblica e privata  incolumita'  adottando  le  disposizioni  di  cui
all'ordinanza del Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile 17 febbraio 1987, n. 905". 
    3-ter.  Il  comune  di  Venafro,  in  provincia  di  Isernia,  e'
autorizzato ad utilizzare le somme  gia'  accreditate  ai  sensi  del
decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per gli interventi di riparazione
e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal  sisma  del  7  e  11
maggio 1984 anche per  anticipazioni  sugli  oneri  di  progettazione
ancorche' relativi ad immobili ancora non oggetto di finanziamento". 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
    "ART. 4-bis. - (Interventi urgenti ed indifferibili  connessi  al
risanamento  dell'area  di  Secondigliano   interessata   dall'evento
disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa  fase
di  emergenza)  1.  Per  l'attuazione  ed  il   completamento   degli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 giugno
1996, n. 310, convertito dalla legge  29  luglio  1996,  n.  401,  il
sindaco di Napoli, o suo delegato,  e'  autorizzato  ad  approvare  i
progetti di demolizione dei fabbricati danneggiati ovvero  esposti  a
situazioni di rischio e di quelli  che  possono  costituire  ostacolo
all'attuazione di un  programma  organico  di  risanamento  edilizio,
urbanistico ed ambientale della zona,  nonche'  di  ricostruzione  di
nuovi fabbricati, con conseguente acquisizione di  questi  ultimi  al
patrimonio  indisponibile  del  comune,  al  fine  di  provvedere  al
superamento della fase di emergenza ed al reinsediamento  dei  nuclei
familiari e degli esercenti  attivita'  commerciali  e/o  artigianali
gia' sgombrati e di quelli  che  tuttora  occupano  i  fabbricati  da
demolire. 
    2. Per l'attuazione degli interventi di cui  al  comma  1,  fermo
restando il contributo previsto dall'articolo 3 del  decreto-legge  3
giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, e
rimanendo ogni ulteriore onere a carico  del  comune  di  Napoli,  il
sindaco  o  suo   delegato   puo'   procedere,   nei   limiti   delle
disponibilita'   del   bilancio    comunale,    all'occupazione    ed
espropriazione degli immobili occorrenti  e  puo'  operare  anche  in
deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento. Con  ordinanze  del  Ministro
delegato  per  il  coordinamento  della  protezione  civile   saranno
individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 
225, ulteriori deroghe ove necessarie. 
    ART. 4-ter. - (Disposizioni finanziarie) - 1. All'articolo 1  del
decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono apportate le  modifiche  di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
    2. Il secondo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente:  "I
mutui concessi dalla Cassa  depositi  e  prestiti  in  base  a  leggi
speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello  Stato  e
per i quali gli enti locali mutuatari  non  abbiano  dato  inizio  ai
lavori entro un  triennio  dalla  concessione  o  abbiano  dichiarato
l'impossibilita' all'esecuzione dell'opera, con decreto del  Ministro
del tesoro, adottato  di  concerto  con  il  Ministro  competente  in
materia,  sono  revocati,  ovvero  devoluti  allo   stesso   soggetto
mutuatario per il finanziamento totale  o  parziale  di  altre  opere
pubbliche urgenti". 
    3. All'ultimo periodo del comma 3,  dopo  le  parole:  "comunita'
montane," sono inserite  le  seguenti:  "consorzi  tra  enti  locali,
aziende speciali e societa' a prevalente capitale pubblico locale,". 
    ART. 4-quater. - (Provvidenze per la provincia di  Latina)  -  1.
Alle imprese industriali,  commerciali,  artigiane,  alberghiere,  di
servizi,  turistiche  e  della  pesca  i   cui   impianti   risultino
danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversita' atmosferiche che
hanno colpito la provincia di Latina nel mese  di  ottobre  1991,  le
quali  non   abbiano   gia'   fruito   delle   provvidenze   previste
dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992,  n.  505,  e'
concesso, sulla base dei decreti di riconoscimento dei danni  emanati
dal prefetto di Latina, un contributo a fondo perduto fino al 30  per
cento del valore dei danni accertati, e comunque nel  limite  massimo
di lire  300  milioni.  All'erogazione  del  contributo  provvede  il
prefetto di Latina. 
    2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997  si
provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 26 luglio  1996,  n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496. 
    ART. 4-quinquies. -  (Rilocalizzazione  di  attivita'  produttive
collocate in aree a rischio  di  esondazione)  -  1.  I  titolari  di
imprese   industriali,   artigianali,   commerciali,   di    servizi,
turistico-alberghiere  con  insediamenti   ricompresi   nelle   fasce
fluviali soggette a vincolo derivante  dalle  delibere  adottate  dal
comitato istituzionale delle autorita' di  bacino  del  fiume  Po  ai
sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  e
dell'articolo  12  del  decreto-legge  5  ottobre   1993,   n.   398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,
possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del  presente  decreto,  accedere  ai  crediti  agevolati
destinati  alle  attivita'  produttive   danneggiate   dagli   eventi
alluvionali che hanno colpito l'Italia  settentrionale  nel  novembre
1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre  1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,
n. 35, e successive modificazioni, allo  scopo  di  rilocalizzare  in
condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate
fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune  o  di
altri comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite delle
risorse residue assegnate al Mediocredito centrale spa e  alla  Cassa
per il credito alle imprese artigiane spa -  Artigiancassa  ai  sensi
dei citati articoli  2  e  3  del  decreto-legge  n.  691  del  1994,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995. 
    2. I finanziamenti ricomprendono gli  oneri  di  acquisizione  di
aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e  di  trasferimento
delle  attrezzature  e  degli  impianti  produttivi,  nonche'   delle
abitazioni  funzionali  all'impresa  stessa  nel  limite  della  pari
capacita' produttiva nonche' di demolizione  e  di  ripristino  delle
aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per  cento
per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75  per
cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi  e  fino
al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi. 
    3. I finanziamenti di cui  al  presente  articolo  sono  concessi
anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria  capacita'
produttiva o attuano interventi  di  innovazione  tecnologica,  fermi
restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima. 
    4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali  e
di servizi di cui al comma 1, che abbiano  fruito  dei  finanziamenti
previsti  dal  decreto-legge  n.  691  del  1994,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n.35 del 1995, e successive modificazioni,
in quanto danneggiate dagli eventi  alluvionali  del  novembre  1994,
possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed il  precedente
finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico  delle
disponibilita' finanziarie di cui al medesimo comma 1. 
    5. Le condizioni e le modalita' dell'intervento  agevolativo  del
Mediocredito centrale spa e della Cassa per il credito  alle  imprese
artigiane spa - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche
ai  sensi  del  presente  articolo  sono  stabilite,  ove  non   gia'
disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  e  con  il  Ministro  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile.  Per  la   gestione   delle
agevolazioni si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 
489. 
    6. I limiti e le condizioni di cui  all'articolo  3,  comma  214,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  all'articolo  8   del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30,  riguardanti  i
pagamenti ed i prelevamenti sui  conti  aperti  presso  la  Tesoreria
dello Stato, non si applicano ai fondi pubblici assegnati alla  Cassa
per il credito alle imprese  artigiane  spa  -  Artigiancassa  ed  al
Mediocredito centrale spa. 
    ART. 4-sexies. - (Modifica del decreto-legge n. 364 del  1995  in
materia di ammissibilita' delle dichiarazioni e perizie giurate) - 1. 
All'articolo  4-bis  del  decreto-legge  28  agosto  1995,  n.   364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.438,  e
successive modificazioni, al comma 2-bis e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Sono ammesse, anche  se  sottoscritte  e  prodotte
oltre  la  data  del  30  giugno  1996,  le  eventuali  dichiarazioni
sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui  al  comma  2-
quater, le eventuali  perizie  giurate  sul  valore  di  beni  mobili
danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1
dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 182 del 5 agosto 1996, nonche' le perizie giurate integrative  per
il ripristino dei beni immobili danneggiati  quando  le  stesse  sono
presentate a corredo delle  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
notorieta', rese ai sensi della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,  sui
danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i  benefici  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  19  dicembre   1994,   n.   691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, presentate regolarmente  entro  il  termine
del 30 giugno 1996, o  delle  domande  di  ammissione  al  contributo
presentate nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 6 e
11 della deliberazione citata". 
    ART. 4-septies. - (Contributi finalizzati all'acquisizione  e  al
potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della
preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione
civile) - 1. I contributi di cui  al  comma  1  dell'articolo  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre  1994,  n.  613,
possono essere concessi nella misura massima del  70  per  cento  del
fabbisogno e possono sommarsi ad eventuali agevolazioni finanziarie o
contributi concessi da altre amministrazioni pubbliche o da  privati.
L'importo complessivo dei  contributi  non  puo'  superare  l'importo
della spesa effettivamente sostenuta o da sostenere". 
    All'articolo 5: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Per l'anno 1997 il Ministro  per  le  politiche  agricole  e'
autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il  fermo
biologico effettuato dalle navi che esercitano la  pesca  costiera  e
mediterranea con i sistemi a  strascico,  draga  idraulica  e  traino
pelagico"; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al  comma  1,  si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5,  6  e
9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.  552,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  20  dicembre  1996,  n.  642.  Il  fermo
biologico e' effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti  i
compartimenti marittimi. Durante  il  periodo  di  effettuazione  del
fermo non e' consentito l'esercizio  della  pesca  con  i  sistemi  a
strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle acque antistanti i
compartimenti  marittimi  interessati,  anche  da  parte  di   unita'
provenienti da  altri  compartimenti  marittimi;  la  violazione  del
predetto  divieto  comporta  la  sospensione  della  validita'  della
licenza di pesca per trenta giorni"; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Con decreto del Ministro per le politiche  agricole,  sentita
anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima,  sono
fissate le modalita' tecniche di attuazione  delle  disposizioni  del
presente articolo e  del  fermo  tecnico  della  pesca,  al  fine  di
consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonche'
la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1,  nel
rispetto dei criteri fissati dal  regolamento  (CE)  n.  3699/93  del
Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal regolamento (CE)
n. 1624/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995". 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
    "ART. 6-bis. - (Bacini imbriferi montani)  -  1.  Il  sovracanone
previsto dall'articolo 2  della  legge  27  dicembre  1953,  n.  959,
qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo  1,
secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del  consorzio
obbligatorio, e' versato  dai  concessionari  di  grandi  derivazioni
d'acqua per forza  motrice  su  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo  affluiscono  altresi'  le
disponibilita' esistenti sul conto corrente fruttifero acceso  presso
la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953. 
    2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate  nell'anno
1996, sono  riassegnate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei  lavori
pubblici,  per  essere  erogate   agli   enti   destinatari,   previa
ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri
stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. 
    3. Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  le
variazioni di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  del  presente
articolo. 
    4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al  comma  1,
il sovracanone e' versato direttamente ai comuni. 
    ART. 6-ter. - (Stabilimenti di macellazione e mercati  ittici)  -
1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del   decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' differito al 31 dicembre  1997
per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo  supplementare
concesso dal Ministero della sanita'  in  applicazione  del  comma  9
dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18  aprile  1994,  n.
286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del  decreto  del  Ministro
della sanita'  del  23  novembre  1995,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato,  entro
il termine dello  stesso  periodo  supplementare,  a  conformarsi  ai
requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di
non aver potuto rispettare  il  medesimo  termine  supplementare  per
motivi che non sono loro imputabili. 
    2. Il termine del 30  giugno  1997,  previsto  dall'articolo  19,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994,  n.
286, come sostituito dall'articolo 4  del  decreto-legge  23  ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  dicembre
1996, n. 649, e' prorogato al 31 dicembre 1997. 
    3.  Il  termine  del  31  dicembre  1995,  previsto  al  comma  1
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  531,
gia' differito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.
649,  e'  ulteriormente  differito,   limitatamente   agli   impianti
collettivi per le aste ed  ai  mercati  ittici  all'ingrosso,  al  31
dicembre 1997".