Art. 2. 
               Trattamento per i soggetti gia' iscritti 
               all'assicurazione generale obbligatoria 
  1. Per gli spedizionieri doganali gia'  iscritti  all'assicurazione
generale  obbligatoria,  ivi  compresi  i   titolari   di   posizioni
assicurative presso il soppresso Fondo ancorche' cancellati dal Fondo
medesimo con diritto a prestazione differibile nonche' per i soggetti
iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' conservata  la  quota  di  pensione  maturata
sulla  base  delle  anzianita'  assicurative  acquisite   presso   il
soppresso  Fondo  al  31  dicembre  1997.  Tali  quote  sono  erogate
dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata  al  decreto
le gislativo 30 dicembre 1992, n. 503,  in  aggiunta  ai  trattamenti
pensionistici maturati sulla base delle anzianita'  acquisite  presso
le gestioni dell'assicurazione generale  obbligatoria  di  rispettiva
competenza e delle normative vigenti per tali gestioni. 
  2. Per le modalita' di attribuzione e di calcolo dell'indennita' di
buonuscita si  applica  quanto  previsto  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), numero 4), del decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
 
 Note all'art. 2:
            -  Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge
          n. 335 del 1995, si veda la nota all'art. 1.
            - Il  testo della  tabella A, sezione   uomini,  allegata
          al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503 (Norme per
          il riordinamento del sistema  previdenziale dei  lavoratori
          privati  e  pubblici, a  norma dell'art.  3 della  legge 23
          ottobre 1992,  n. 421),  cosi' come   da ultimo  sostituita
          dalla tabella  A allegata  alla legge  23 dicembre 1994, n.
          724, e' il seguente:
                                                          " Tabella A
          ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
  Periodo di riferimento                                Uomini
           -                                              -
  dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995                 61 anno
  dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996                62 anno
  dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998                 63 anno
  dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999                64 anno
  dal 1 gennaio 2000 in poi                            65 anno"
            -  Il   testo dell'art.  2, comma 1,  lettera a), n.  4),
          del   D.L.  1  ottobre  1996,  n.    510,  convertito,  con
          modificazioni,    dalla  legge 28 novembre   1996, n.   608
          (Disposizioni  urgenti in  materia di   lavori  socialmente
          utili,  di  interventi a sostegno del reddito e nel settore
          previdenziale), e' il seguente:
            "1.  Al  fine  di   assicurare   la   correntezza   delle
          prestazioni    a   carico   del   Fondo   previdenziale   e
          assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla
          legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
               a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
              1)-3) (omissis);
            4)  cessano di  maturare le   anzianita' utili   ai  fini
          del  calcolo dell'indennita' di buonuscita di cui  all'art.
          32 del regolamento del Fondo    previdenziale    di     cui
          al     presente     comma.     L'importo dell'indennita' di
          buonuscita, maturata  a1 31 dicembre  1993, viene liquidato
          al   conseguimento   delle  prestazioni  pensionistiche  e,
          comunque, non  prima della maturazione   del  requisito  di
          eta'    per il diritto  alla  pensione ordinaria  a  carico
          del Fondo.  All'importo dell'indennita'   di    buonuscita,
          maturato    al    31    dicembre  1993,    si  applicano le
          disposizioni  di cui al quarto comma   dell'art.  2120  del
          codice   civile, come  sostituito dall'art.  1 della  legge
          29   maggio 1982, n.  297.    Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  numero non trovano applicazione  per  le  domande
          intese   ad   ottenere  indennita'  di buonuscita pervenute
          al Fondo entro il 31 dicembre 1993".