Art. 2. Trattamento per i soggetti gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria 1. Per gli spedizionieri doganali gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorche' cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonche' per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianita' assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto le gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianita' acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni. 2. Per le modalita' di attribuzione e di calcolo dell'indennita' di buonuscita si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, si veda la nota all'art. 1. - Il testo della tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come da ultimo sostituita dalla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' il seguente: " Tabella A ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA Periodo di riferimento Uomini - - dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995 61 anno dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 62 anno dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998 63 anno dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 64 anno dal 1 gennaio 2000 in poi 65 anno" - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), n. 4), del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), e' il seguente: "1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612: a) con decorrenza 1 gennaio 1994: 1)-3) (omissis); 4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita di cui all'art. 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennita' di buonuscita, maturata a1 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennita' di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993".