Art. 3.
                        Disposizioni generali
  1.  A decorrere  dal  1 gennaio  1998  i trattamenti  pensionistici
ordinari, di invalidita' e ai superstiti a carico del soppresso Fondo
sono erogati dall'INPS.
  2.  Per  il   pagamento  delle  pensioni  in   essere  nonche'  per
l'erogazione delle quote aggiuntive di cui al comma 1 dell'articolo 2
e dell'indennita'  di buonuscita  prevista dal  comma 2  dello stesso
articolo e'  istituita, nell'ambito dell'INPS, una  apposita gestione
speciale ad esaurimento alla  quale affluiscono altresi' le attivita'
e le  passivita' quali risultano  dal rendiconto del  soppresso Fondo
dal 1  gennaio 1998,  fatto salvo il  disposto dell'articolo  4. Alla
medesima  gestione sono  inoltre imputate  le somme  che a  qualsiasi
titolo risultano a credito e a debito del medesimo Fondo.
  3. Sono a  carico del bilancio dello Stato  gli eventuali squilibri
gestionali della gestione di cui al comma 2 che sono rimborsati sulla
base del rendiconto annuale.
  4. Il personale  dipendente del soppresso Fondo, in  servizio al 31
dicembre 1997, ivi compreso il direttore generale, e' trasferito alle
dipendenze dell'INPS.