Art. 3. Disposizioni generali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidita' e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS. 2. Per il pagamento delle pensioni in essere nonche' per l'erogazione delle quote aggiuntive di cui al comma 1 dell'articolo 2 e dell'indennita' di buonuscita prevista dal comma 2 dello stesso articolo e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale affluiscono altresi' le attivita' e le passivita' quali risultano dal rendiconto del soppresso Fondo dal 1 gennaio 1998, fatto salvo il disposto dell'articolo 4. Alla medesima gestione sono inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito e a debito del medesimo Fondo. 3. Sono a carico del bilancio dello Stato gli eventuali squilibri gestionali della gestione di cui al comma 2 che sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale. 4. Il personale dipendente del soppresso Fondo, in servizio al 31 dicembre 1997, ivi compreso il direttore generale, e' trasferito alle dipendenze dell'INPS.